Sospensione automatica dei termini di impugnazione nella definizione agevolata delle liti fiscali (Cass. civ. Sez. V n. 2911 del 05.02.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle controversie tributarie definibili ai sensi dell’art. 6 d.l. n. 119 del 2018, la sospensione dei termini di impugnazione, principale e incidentale, e di riassunzione opera automaticamente, senza che sia necessaria la proposizione della domanda di definizione agevolata da parte del contribuente. La sospensione consegue alla sola astratta proponibilità della domanda e prescinde dalla parte che deve impugnare, non essendo prevista alcuna distinzione tra amministrazione finanziaria e contribuente. Il giudice di merito che dichiari la decadenza dall’azione per tardività dell’appello senza verificare la riconducibilità della lite a quelle definibili applica erroneamente la normativa speciale.

Il Fatto

Il contribuente impugnava una cartella di pagamento emessa per il recupero di un credito d’imposta relativo all’anno 2007, ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973, svolgendo plurime censure. L’Ufficio resisteva sostenendo la legittimità del proprio operato, assunto sulla base di mere incongruenze cartolari. La commissione provinciale accoglieva il gravame, ritenendo errata la procedura prescelta dall’Ufficio, che avrebbe dovuto avvalersi dell’iter dell’art. 36-ter d.P.R. n. 600/1973.

L’Ufficio proponeva appello. Il contribuente eccepiva in via preliminare l’inammissibilità per tardività, essendo l’appello notificato in data 28.10.2019 a fronte di una sentenza depositata il 2.07.2018. La commissione regionale accoglieva l’eccezione e dichiarava l’intervenuta decadenza dall’azione ex art. 327 c.p.c. Avverso tale pronuncia ricorreva il patrono erariale, deducendo la mancata applicazione della sospensione dei termini.

La Motivazione della Corte

La Suprema Corte supera le eccezioni di ammissibilità del ricorso, avendo riguardo ai profili sostanziali delle censure, e affronta l’unico motivo di doglianza, con cui si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 6, co. 11, d.l. n. 119/2018, in relazione all’art. 360, co. 1, n. 4, c.p.c.

Il ricorrente critica la sentenza per non essersi avveduta della sospensione ex lege, per nove mesi, del termine di impugnazione di tutte le sentenze relative a controversie definibili, con termine in scadenza tra la data di entrata in vigore del d.l. e il termine finale individuato dalla norma. Nella specie sussistevano le condizioni della sospensione, trattandosi di controversia definibile perché avente ad oggetto una cartella emessa ai sensi dell’art. 36-bis d.P.R. n. 600/1973.

La Corte accoglie il motivo richiamando il proprio consolidato orientamento. Le Sezioni civili hanno affermato che l’art. 6 d.l. n. 119 del 2018 consente di definire, a seguito di domanda del contribuente, le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti in ogni stato e grado. Per beneficiare della definizione è necessaria la domanda del contribuente, trattandosi di scelta insindacabile; la sospensione, invece, è automatica, al fine di rendere attuabile il dettato normativo.

Pertanto, se la lite rientra tra quelle definibili, è automaticamente sospeso il termine per impugnare, in via principale o incidentale, e quello per riassumere la causa a seguito di rinvio, purché spiranti nel periodo individuato dal legislatore. La disposizione prevede la sospensione senza alcuna distinzione tra le parti del giudizio e senza discriminazione tra amministrazione finanziaria e contribuente (Cass. n. 25993 del 2022). Nello stesso senso si è ritenuto, sull’analoga previsione dell’art. 11 d.l. n. 50 del 2017, che un termine simmetrico non violi gli art. 3 e 97 Cost., essendo la ratio della normativa quella di favorire al massimo l’accesso all’istituto della definizione agevolata (Cass. n. 20178 del 2024). Trattandosi di sospensione ope legis, essa non è legata alla proposizione di una domanda di sospensione e consegue alla astratta proponibilità della domanda di definizione (Cass. n. 24955 del 2023).

Il giudice di appello ha fatto mal governo di tali principi, aderendo sic et simpliciter all’eccezione del contribuente senza esaminare la normativa speciale certamente applicabile alla fattispecie. Il ricorso è quindi accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Catania, in diversa composizione, cui è demandato di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

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