Balconi e camminamenti rilevano nelle distanze legali tra costruzioni (Cass. civ. Sez. II n. 239 del 04.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di distanze legali, ai sensi dell’art. 873 c.c., rileva una nozione unica di costruzione, consistente in qualsiasi opera non completamente interrata avente i caratteri della solidità e dell’immobilizzazione rispetto al suolo, indipendentemente dalla tecnica costruttiva adoperata. I regolamenti comunali, essendo norme secondarie, non possono modificare tale nozione codicistica, poiché il rinvio ai regolamenti locali è circoscritto alla sola facoltà di stabilire una distanza maggiore. Le strutture accessorie di un fabbricato, non meramente decorative ma dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell’immobile, costituiscono con questo una costruzione unitaria e vanno computate ai fini delle distanze. La rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia si esaurisce nel rapporto pubblicistico tra P.A. e privato, senza estendersi ai rapporti tra privati.

Il Fatto

I ricorrenti propongono ricorso per cassazione avverso la sentenza con cui la Corte d’appello ha accolto l’appello dei controricorrenti, ordinando loro l’arretramento di un balcone fino al rispetto della distanza legale di dieci metri tra pareti finestrate e pareti di edifici antistanti. La decisione di appello aveva richiamato la relazione di CTU espletata in primo grado, secondo cui il manufatto dei convenuti realizzava una violazione del distacco.

I ricorrenti sostengono che la qualificazione dell’opera come balcone sia errata: si tratterebbe di un camminamento destinato ad aderire al piano di campagna, irrilevante ai fini del computo delle distanze. Deducono inoltre la violazione dell’art. 115 c.p.c. e valorizzano la proroga dell’originario permesso di costruire, che consentirebbe di completare l’opera nel rispetto delle distanze.

La Motivazione della Corte

Sulla violazione dell’art. 115 c.p.c., la Corte ribadisce che essa può essere dedotta come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha dichiarato di non dover osservare la regola, oppure ha giudicato su prove non introdotte dalle parti ma disposte d’ufficio fuori dei poteri officiosi. Non è sufficiente che il giudice abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune prove piuttosto che ad altre, secondo il principio di Cass. Sez. Un. n. 20867 del 2020.

Il motivo non coglie quindi alcun errore di diritto nella ricognizione del contenuto oggettivo delle risultanze peritali, poiché dal testo non emerge un’assoluta impossibilità logica di ricavare i contenuti informativi che la sentenza ha tratto dalla perizia.

Il nucleo del principio riguarda la nozione di costruzione. La Corte afferma che, in tema di distanze, le strutture accessorie non meramente decorative, dotate di dimensioni consistenti e stabilmente incorporate al resto dell’immobile, formano con questo una costruzione unitaria e si computano ai fini delle distanze. La loro non computabilità può riguardare solo sporti o aggetti non idonei a determinare intercapedini dannose, di limitata entità e con funzione di decoro o rifinitura. Vengono invece in rilievo le sporgenze che implicano ampliamento di superficie e volume, come i balconi formati da solette aggettanti e i pianerottoli di prolungamento dei setti in cemento armato, di apprezzabile profondità e consistenza.

La Corte aggiunge che la rilevanza giuridica della licenza o concessione edilizia resta confinata nel rapporto pubblicistico tra P.A. e privato. Il conflitto tra proprietari va risolto raffrontando le caratteristiche oggettive dell’opera con le norme che disciplinano le distanze. L’aver costruito in conformità al titolo non esclude quindi la violazione.

Quanto al momento di valutazione, il contrasto rispetto alle norme sulle distanze costituisce condizione dell’azione, da rapportare alla situazione esistente al momento della pronuncia, non a quello della proposizione della domanda. Irrileva che l’opera non sia ancora ultimata: solo se il convenuto faccia venir meno l’illegalità e riconosca la fondatezza della domanda si determina una cessazione della materia del contendere. Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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