Redditometro: prova contraria, appello incidentale e coefficienti applicabili (Cass. civ. Sez. V n. 19802 del 17.07.2024)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, la parte vittoriosa nel merito ma soccombente su una questione pregiudiziale di rito rigettata in primo grado, in modo espresso o per implicita enunciazione, deve proporre appello incidentale per devolverne la cognizione al giudice superiore, non essendo sufficiente la mera riproposizione. La presunzione legale relativa collegata alla disponibilità dei beni indice non è superabile con la sola dimostrazione della disponibilità di redditi esenti, poiché grava sul contribuente l’onere di una prova documentale su circostanze sintomatiche dell’avvenuto utilizzo, o della possibilità di utilizzo, di tali redditi per coprire le spese contestate. I coefficienti di revisione del redditometro introdotti dal d.l. n. 78 del 2010 si applicano ai soli periodi d’imposta successivi al 2009, in forza della relativa disciplina transitoria e dell’esclusione di ogni applicazione retroattiva.

Il Fatto

L’Amministrazione finanziaria notificava al contribuente due avvisi di accertamento sintetico ai sensi dell’art. 38 d.P.R. n. 600 del 1973, recuperando a imposizione, ai fini Irpef, maggior reddito per gli anni di imposta 2007 e 2008, sulla base del possesso di alcuni beni indice: un immobile e un box, un motoveicolo, un autoveicolo e un’imbarcazione acquistata in leasing e utilizzata negli stessi periodi.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva i ricorsi riuniti, ritenendo che nel 2007 lo scostamento del reddito accertato rispetto a quello dichiarato fosse inferiore al quinto, in ragione del periodo di concreta disponibilità dell’imbarcazione e dell’abbattimento per vetustà. La Commissione tributaria regionale accoglieva l’appello erariale e confermava la legittimità degli avvisi. Il contribuente ricorre per cassazione con dieci motivi.

La Motivazione della Corte

I primi tre motivi investono il rito. La Corte richiama il principio secondo cui, quando un’eccezione di merito è respinta in primo grado, anche mediante un’enunciazione indiretta che ne sottenda la valutazione di infondatezza, la sua devoluzione al giudice d’appello esige la proposizione del gravame incidentale, non essendo possibile il rilievo officioso né sufficiente la mera riproposizione. Il principio, affermato dalle Sezioni Unite n. 11799 del 2017, vale anche nel processo tributario, stante la regola similare posta dall’art. 56 d.lgs. n. 546 del 1992. La Commissione regionale ha quindi correttamente ritenuto implicitamente decise le questioni sulla regolarità formale dell’avviso, non essendo stata la statuizione adeguatamente impugnata.

La Corte precisa inoltre che, nella disciplina vigente ratione temporis, non sussisteva alcun obbligo di contraddittorio endoprocedimentale: l’invito a comparire di cui al comma 7 dell’art. 38 è stato introdotto dall’art. 22 del d.l. n. 78 del 2010, con effetto per gli accertamenti relativi ai periodi d’imposta successivi al 2009. Le Sezioni Unite n. 24823 del 2015 escludono comunque tale obbligo per gli accertamenti ai fini delle imposte dirette, in ambito di indagini c.d. a tavolino.

Quanto all’inidoneità dei vecchi coefficienti presuntivi, i motivi sono respinti: tali difese risultano dedotte solo nelle controdeduzioni in appello, mentre i motivi di ricorso contro l’accertamento delimitano il thema decidendum del giudizio tributario. Nel merito, le norme sul redditometro introdotte dal d.l. n. 78 del 2010 si applicano a partire dal periodo di imposta 2010, poiché il diritto intertemporale recede a fronte dell’esplicita disciplina transitoria.

Sul versante probatorio, la Corte ribadisce che il redditometro introduce una presunzione legale relativa: accertata l’effettività degli indici, il giudice non può privarli del valore connesso dal legislatore, mentre al contribuente spetta provare la provenienza non reddituale delle somme. Non basta la mera disponibilità di ulteriori redditi né il semplice transito della provvista: occorre una prova documentale su circostanze sintomatiche dell’entità e della durata del possesso. Il riferimento è alla complessiva posizione reddituale del nucleo familiare, costituito dai coniugi conviventi e dai figli, con esclusione dei parenti estranei.

Il motivo sul capo non impugnato è infondato, poiché la decisione di primo grado era resa sulla mancanza dello scostamento di un quinto e il riferimento al disinvestimento dei fondi comuni costituiva mero argomento rafforzativo. Il motivo sulla vetustà dell’imbarcazione è inammissibile, perché chiede un riesame del fatto storico. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e attestazione del contributo unificato.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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