Redditometro, prova contraria e omessa pronuncia sulle sanzioni (Cass. civ. Sez. V n. 8294 del 29.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito, il redditometro introduce una presunzione legale relativa: accertata l’effettività degli elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, il giudice tributario non può privarli del valore presuntivo connesso dal legislatore alla loro disponibilità, ma può solo valutare la prova che il contribuente offra in ordine alla provenienza non reddituale delle somme necessarie al mantenimento dei beni. Il contribuente è onerato di una prova documentale qualificata: non basta dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica, dovendo provare, con idonea documentazione, l’entità di tali redditi, la durata del relativo possesso e l’impiego degli stessi per le spese contestate. È affetta da omessa pronuncia, e viola il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, la sentenza di appello che non esamini il motivo di contestazione dell’irrogazione delle sanzioni.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava a un contribuente, cittadino serbo e titolare di un’attività all’estero, un avviso di accertamento per l’anno di imposta 2009. Mediante il metodo sintetico, ai fini IRPEF e addizionale comunale, l’Ufficio determinava un reddito di euro 362.399,00 a fronte di un reddito dichiarato pari a zero, valorizzando il possesso di beni indice: la compravendita di due fabbricati e operazioni di capitale consistenti in un finanziamento infruttifero soci.

Il contribuente impugnava l’atto davanti alla C.t.p. di Brescia, che accoglieva il ricorso annullando l’atto impositivo, ritenendo provata la restituzione del finanziamento soci. La C.t.r. della Lombardia, in riforma, accoglieva l’appello dell’Ufficio, reputando non provata l’esistenza del credito per finanziamento infruttifero. Avverso tale decisione il contribuente proponeva ricorso per cassazione affidato a tre motivi; l’Agenzia resisteva con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo lamentava la violazione del riparto dell’onere della prova e degli art. 38, quarto comma, d.P.R. n. 600/1973 e art. 2697 cod. civ. La Corte lo reputa infondato, ricostruendo la disciplina dell’accertamento sintetico nel testo vigente ratione temporis. Il quarto comma consente di presumere il reddito complessivo sulla base della valenza induttiva di una serie di elementi certi, quali la disponibilità di beni e servizi e le spese per il loro mantenimento; il quinto comma contempla le spese per incrementi patrimoniali; il sesto comma fa salva la prova contraria documentale del contribuente.

Secondo il costante orientamento richiamato, la disciplina introduce una presunzione legale relativa. Accertata l’effettività fattuale degli elementi indicatori, il giudice tributario non può svuotarli del valore presuntivo, ma può valutare solo la prova contraria sulla provenienza non reddituale delle somme. Il contribuente deve provare che il reddito presunto non esiste o esiste in misura inferiore.

La Corte precisa poi i confini di tale prova: non è sufficiente dimostrare la mera disponibilità di ulteriori redditi o il semplice transito della disponibilità economica. Occorre la prova documentale di circostanze sintomatiche dell’utilizzo delle somme per le spese contestate, con riferimento all’entità dei redditi e alla durata del possesso. Prova non onerosa, potendo essere offerta, ad esempio, mediante gli estratti dei conti correnti bancari.

Sulla base di tali principi, la decisione impugnata è corretta: la C.t.r. ha rilevato che il contribuente non aveva provato né la disponibilità idonea a vincere la presunzione, né la non imponibilità della stessa e il suo impiego rispetto alle spese attenzionate dall’Ufficio. Le censure, in realtà, sollecitano una rivalutazione delle risultanze di fatto, mostrando di voler trasformare il giudizio di legittimità in un non consentito giudizio di merito.

Il secondo motivo è inammissibile: i motivi, ai sensi dell’art. 366, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., devono avere i caratteri della specificità e della riferibilità alla decisione impugnata. Il giudizio di cassazione è a critica vincolata: il contribuente omette l’allegazione dei fatti decisivi e ripropone elementi già addotti nei gradi di merito.

Il terzo motivo è fondato. Il contribuente aveva contestato ab origine l’irrogazione delle sanzioni, deducendo l’insussistenza della colpa in presenza di un maggior imponibile derivante da ricostruzione presuntiva e non da redditi effettivamente conseguiti. La C.t.r. non ha esaminato la questione, violando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato di cui all’art. 112 cod. proc. civ. Il ricorso è pertanto accolto sul terzo motivo, con rigetto degli altri e rinvio alla Corte di Giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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