Legittimazione passiva al rimborso dell’IRBA: Agenzia delle Dogane e Monopoli (Cass. civ. n. 14979/2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA), unica legittimata passiva dell’azione di rimborso è l’Agenzia delle dogane e dei monopoli, stante la natura erariale del prelievo, previsto dal legislatore statale al solo fine di sostituire le fonti di finanziamento degli enti territoriali.
L’IRBA rientra tra i c.d. “tributi propri derivati” delle Regioni, istituiti e regolati da leggi statali, il cui gettito è attribuito alle Regioni, ma che conservano inalterata la loro natura di tributi erariali, come chiarito dalla Corte costituzionale (Corte cost. n. 123/2010; n. 216/2009; n. 397/2005; n. 37/2004; n. 296/2003).
Le procedure e gli atti necessari a fornire attuazione al prelievo (modelli, dichiarazioni di consumo, canali telematici di trasmissione, ecc.) sono stati unilateralmente definiti dall’Agenzia delle dogane, che è rimasta titolare delle funzioni di accertamento e riscossione coattiva del tributo, mentre alle Regioni è preclusa la verifica del presupposto del diritto al rimborso, non avendo evidenza degli effettivi versamenti eseguiti dai sostituti per ciascun contribuente.
La destinazione finale del gettito a favore delle Regioni non costituisce un elemento sufficiente a indurre i titolari delle azioni di rimborso a rivolgere l’istanza direttamente all’ente territoriale, e l’Agenzia fiscale non può eccepire il proprio difetto di legittimazione passiva nelle controversie giudiziarie nate dai dinieghi di rimborso del tributo.
Il Fatto
La S.r.l. impugnò dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma il silenzio rifiuto formatosi sulla propria istanza di rimborso dell’imposta regionale sulla benzina per autotrazione (IRBA) indebitamente versata per gli anni 2018, 2019 e 2020, presentata alla Regione Lazio e inoltrata, per conoscenza, anche all’Agenzia delle dogane e dei monopoli. Il giudice di prime cure accolse il ricorso, ritenendo l’IRBA illegittima per contrarietà alla direttiva CE 118/08.
La Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, investita dell’appello della Regione Lazio, accolse parzialmente il gravame, dichiarando la decadenza per l’annualità 2018 e respingendolo per il resto, escludendo l’arricchimento senza causa della società contribuente eccepito dalla Regione. La Regione Lazio propose ricorso per cassazione, deducendo vizi di motivazione e violazione degli artt. 2041 e 2697 c.c. La società controricorse.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, prescindendo dall’esame dei singoli motivi di ricorso, rileva d’ufficio un profilo preliminare di difetto di legittimazione passiva della Regione Lazio. La Corte richiama il proprio consolidato orientamento (Cass. n. 3098/2025; Cass. n. 9501/2026) secondo cui, in tema di IRBA, unica legittimata passiva dell’azione di rimborso è l’Agenzia delle dogane e dei monopoli. L’IRBA è un “tributo proprio derivato”, istituito da legge statale (art. 3, legge n. 549 del 1995), il cui gettito è attribuito alle Regioni, ma che conserva natura erariale, come chiarito dalla Corte costituzionale. Il legislatore statale non ha riconosciuto alcuna discrezionalità a livello locale, e l’Agenzia delle dogane è rimasta titolare delle funzioni di accertamento e riscossione, definendo unilateralmente le procedure attuative.
La Corte rileva che la destinazione finale del gettito alle Regioni non è sufficiente a radicare la loro legittimazione passiva, poiché esse non hanno contezza degli effettivi versamenti, disponendo solo di comunicazioni aggregate. La Corte esclude che la società abbia proposto domanda anche contro l’Agenzia delle dogane, atteso che l’originario ricorso era diretto esclusivamente contro la Regione Lazio, come espressamente precisato dalla stessa società. La Cassazione, pertanto, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito ex art. 384 c.p.c., dichiara inammissibile il ricorso introduttivo del giudizio di primo grado, proposto contro la Regione Lazio. Le spese dei giudizi di merito e di legittimità sono integralmente compensate in ragione della complessità della materia e dell’esistenza di precedenti giurisprudenziali che potevano trarre in errore sull’individuazione del soggetto legittimato passivo.
Nota della Redazione
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