Inammissibile il parere su riapertura del rendiconto di un gruppo consiliare (Corte dei Conti Sez. contr. Liguria n. 69 del 25.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva della Corte dei conti è delimitata, sotto il profilo oggettivo, dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003, che la circoscrive alla materia della contabilità pubblica. Tale nozione non può essere dilatata fino a ricomprendere qualsiasi attività dell’ente che presenti riflessi finanziari o patrimoniali. Possono essere resi pareri solo su questioni di carattere generale e astratto, restando esclusa ogni valutazione su atti o casi specifici, che implicherebbe una compartecipazione all’amministrazione attiva, incompatibile con la posizione di terzietà e indipendenza dell’organo. È pertanto inammissibile la richiesta che investe una vicenda concreta e già definita, senza sollecitare l’interpretazione di norme di contabilità pubblica.
Il Fatto
Il Presidente del Consiglio regionale della Liguria ha inoltrato alla Sezione regionale di controllo una richiesta di parere concernente la riapertura del rendiconto di un gruppo consiliare, costituitosi nella precedente legislatura e ormai non più esistente, chiusosi con un avanzo di gestione già dichiarato regolare dalla Corte dei conti.
Il quesito muove dal ricevimento di una notifica relativa a errori nel versamento di un’imposta riguardante esercizi precedenti. Il Presidente ha chiesto se sia possibile riaprire o variare un rendiconto già approvato e giudicato regolare, se un ipotetico avanzo possa essere utilizzato in esercizi successivi per far fronte a quel pagamento e, in caso di acclarata responsabilità di un consigliere insolvente, se possa rispondere il Consiglio regionale in luogo del gruppo estintosi. Il Collegio dei revisori, interpellato, aveva escluso la riapertura di un rendiconto già dichiarato regolare.
La Motivazione della Corte
La Sezione esamina anzitutto il profilo soggettivo dell’ammissibilità. L’art. 7, comma 8, della legge n. 131 del 2003 elenca in modo tassativo gli enti legittimati a richiedere pareri, individuando i relativi rappresentanti legali nel Presidente della Giunta regionale, nel Sindaco e nel Presidente della Provincia. La giurisprudenza contabile riconosce tuttavia la legittimazione anche al Presidente del Consiglio regionale quando i quesiti concernono atti di normazione, materie di competenza del Consiglio o questioni di rilievo per la sua attività amministrativa, in ragione dell’autonomia riconosciuta all’organo.
Poiché il quesito attiene a materie ricadenti nelle competenze statutarie dell’Assemblea legislativa e la richiesta è stata sottoscritta dal Presidente, munito del potere di rappresentanza esterna, la Sezione ritiene la richiesta ammissibile sotto il profilo soggettivo.
Il quesito non supera invece il vaglio del profilo oggettivo. La Corte richiama le delibere di orientamento che hanno perimetrato la nozione di contabilità pubblica, precisando che essa non può essere estesa fino a comprendere qualsiasi attività dell’ente con riflessi finanziari. La nozione assume un ambito limitato alle normative e agli atti applicativi che disciplinano in generale l’attività finanziaria, ricomprendendo la disciplina dei bilanci, l’acquisizione delle entrate, la gestione della spesa, la rendicontazione e i relativi controlli.
La Sezione sottolinea che l’ampliamento dinamico della nozione non inerisce alle materie in sé, ma alle specifiche questioni che, in tali materie, sorgano in relazione all’interpretazione di norme di coordinamento della finanza pubblica poste a tutela di obiettivi di contenimento della spesa. Richiama inoltre il consolidato indirizzo secondo cui possono essere forniti pareri solo su questioni di carattere generale e astratto, con esclusione di ogni valutazione su atti o casi specifici, che comporterebbe un’ingerenza della Corte nella concreta attività dell’ente.
Nel caso in esame la richiesta, volta a ottenere una pronuncia sui descritti termini, non soddisfa i requisiti di generalità e astrattezza. La fattispecie, del resto, non è riconducibile ad alcuna disposizione dettata in materia. La Sezione dichiara pertanto inammissibile la richiesta di parere, disponendo la trasmissione della deliberazione al Presidente del Consiglio regionale.
Nota della Redazione
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