Ricusazione del visto per incarico dirigenziale scolastico retroattivo e duplice assegnazione (Corte dei Conti Sez. contr. Umbria n. 102 del 14.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Il controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti non può essere esercitato con effetti sananti su un provvedimento che, al momento del suo esame, presenti vizi insanabili di efficacia retroattiva e di contemporanea destinazione del medesimo soggetto a due istituzioni scolastiche diverse. Il conferimento dell’incarico dirigenziale per l’anno scolastico non può produrre retroattivamente i propri effetti, poiché le funzioni dirigenziali vanno esercitate nel tempo in cui il rapporto è legittimamente costituito. La registrazione con riserva non è ammessa quando il vizio non è emendabile con la semplice apposizione del visto, ma presuppone una nuova o diversa determinazione amministrativa. Ne consegue la ricusazione del visto e il disconoscimento dell’efficacia dell’atto sottoposto al controllo.

Il Fatto

La vicenda riguarda un decreto dirigenziale con cui l’amministrazione scolastica aveva conferito a una dirigente scolastica un incarico articolato su due istituzioni diverse, con decorrenza retroattiva rispetto alla data di adozione. Il provvedimento era pervenuto alla Sezione regionale di controllo della Corte dei conti solo in un momento successivo, ben oltre la data dalla quale l’incarico avrebbe dovuto avere effetto.

La Sezione ha rilevato come la previsione di un incarico riferito a un periodo ormai trascorso, unita all’assegnazione contemporanea a due sedi, ponga un problema di legittimità non superabile in sede di controllo preventivo. La questione è quindi giunta alla Corte dei conti in funzione di controllo di legittimità sugli atti delle amministrazioni statali.

La Motivazione della Corte

Il collegio muove dalla ricostruzione del quadro normativo di riferimento, che include le disposizioni sul conferimento degli incarichi dirigenziali e su quelli relativi all’anno scolastico. Viene in rilievo, in particolare, il principio secondo il quale l’atto sottoposto a controllo preventivo di legittimità deve presentare i requisiti di legittimità al momento del suo esame, senza che il visto possa sanare vizi strutturali.

La Corte sottolinea come la retroattività dell’incarico non trovi giustificazione nel sistema: le funzioni dirigenziali devono essere esercitate in costanza di un rapporto legittimamente costituito, e la ricostruzione ex post di un periodo già decorso non è compatibile con la natura dell’atto di conferimento. Il provvedimento non può quindi produrre validamente i propri effetti per il periodo già trascorso.

Quanto alla duplice assegnazione, il collegio osserva che la sussistenza contemporanea di due incarichi presso istituzioni scolastiche differenti determina una sovrapposizione incompatibile con la corretta allocazione delle funzioni dirigenziali. Il vizio, inoltre, non risulta emendabile attraverso la registrazione con riserva: quest’ultimo strumento presuppone un vizio superabile con la sola apposizione del visto o con l’adozione di misure organizzative interne, non una radicale inesattezza del titolo impugnato.

La Sezione esclude pertanto che l’atto possa essere ammesso al visto e dispone la ricusazione. Nella parte finale del provvedimento il collegio qualifica la ricusazione come conseguenza necessaria dell’illegittimità dell’atto e ne dà conseguente comunicazione alla Procura regionale, ai fini di eventuali ulteriori valutazioni di competenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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