Polizze vita e infortuni escluse dal redditometro (Cass. civ. Sez. 5 n. 6755 del 20.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di accertamento sintetico del reddito delle persone fisiche (c.d. redditometro), il giudice tributario, una volta accertata l’effettività fattuale degli specifici elementi indicatori di capacità contributiva esposti dall’Ufficio, non ha il potere di privarli del valore presuntivo loro connesso dal legislatore, ma può soltanto valutare la prova contraria offerta dal contribuente. Tale prova non può limitarsi alla mera allegazione della disponibilità di ulteriori redditi o al semplice transito della disponibilità economica, ma deve consistere nella dimostrazione documentale di circostanze sintomatiche del fatto che detti redditi siano stati utilizzati, o abbiano potuto esserlo, per coprire le spese contestate. Non è sufficiente, pertanto, la sola esibizione di un estratto conto con saldo positivo riferito all’anno precedente, ove manchi ogni prova sulla durata del possesso delle somme e sulla loro riferibilità alle spese contestate. Le spese per polizze assicurative sulla vita e contro gli infortuni non costituiscono indici di capacità contributiva ai sensi della tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992, salvo che le stesse integrino polizze di investimento e non mere coperture assicurative.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate emetteva due avvisi di accertamento con cui recuperava a tassazione, ai fini IRPEF per gli anni 2006 e 2007, maggior reddito del contribuente, esercente attività sportiva professionale, in base al metodo sintetico di cui all’art. 38, comma 4, d.P.R. n. 600/1973. L’accertamento si fondava sul possesso di beni indice di capacità contributiva: un immobile, tre autovetture, due motocicli, spese per incrementi patrimoniali nonché tre contratti di assicurazione.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso; la Commissione tributaria regionale del Lazio, su appello dell’Ufficio, riformava la decisione, ritenendo legittimo l’accertamento e non raggiunta la prova contraria incombente sul contribuente. Avverso la sentenza d’appello il contribuente proponeva ricorso per cassazione con quattro motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione ha dichiarato inammissibile il primo motivo, concernente la dedotta carenza del potere rappresentativo del sottoscrittore dell’atto di appello per l’Agenzia. Il vizio non era stato eccepito nel giudizio di merito: la questione dell’esistenza del potere di rappresentanza di chi agisce in nome delle agenzie fiscali non è rilevabile d’ufficio, quando il soggetto richiami espressamente la delega che conferisce il potere. L’onere di provare i poteri rappresentativi incombe solo a fronte di una tempestiva contestazione della controparte, sempre che la fonte non sia soggetta a regime di pubblicità legale.
Il secondo motivo, incentrato sull’omessa verifica dell’effettiva disponibilità dei beni-indice e sulla violazione dell’art. 2697 c.c., è stato ritenuto inammissibile. La disamina della CTR ha escluso la violazione dell’onere probatorio, risolvendosi la doglianza in un’inammissibile istanza di revisione delle valutazioni di merito. Quanto al profilo dell’omesso esame ex art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c., le circostanze dedotte non costituivano fatti storici decisivi, essendo in parte semplicemente dedotte e non provate, in parte non escludenti la disponibilità giuridica dei beni, come nel caso dei veicoli collocati “in conto vendita”.
Il terzo motivo riguardava l’insufficienza dell’estratto conto bancario al dicembre 2005 a dimostrare che le spese dei due anni successivi erano state sostenute con quella provvista. Il motivo è stato giudicato infondato: la CTR aveva preso in considerazione la circostanza e la sola disponibilità di una somma non integra la prova richiesta dall’art. 38, sesto comma, d.P.R. n. 600/1973. La prova contraria deve vertere su circostanze sintomatiche del fatto che gli ulteriori redditi siano stati usati per coprire le spese contestate, con dimostrazione documentale dell’entità e della durata del possesso.
Il quarto motivo è stato invece accolto. La tabella allegata al D.M. 10 settembre 1992 esclude dagli indici di capacità contributiva le spese per assicurazioni “sulla vita e quelle contro infortuni e malattie”. L’orientamento costante della Corte considera non escluse solo le polizze che integrino non mere coperture ma polizze di investimento. Nel caso di specie, la CTR aveva ritenuto corretto l’operato dell’Ufficio, che aveva incluso le spese per i tre contratti tra gli indici, senza verificare che si trattasse di polizze di investimento. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, in diversa composizione, per il nuovo esame in conformità ai principi esposti e per la liquidazione delle spese di legittimità.
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Nota della Redazione
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