Daspo per il calcio: la testimonianza ex art. 391-bis c.p.p. non provata in sede penale non basta per il fumus (TAR Lombardia n. 864 del 17.07.2026)
Principi di diritto (Massima)
In sede cautelare, la domanda di sospensione di un provvedimento DASPO emesso ai sensi dell’art. 6 della legge n. 401/1989 deve essere sostenuta da un’adeguata allegazione probatoria: la mera produzione di una testimonianza raccolta ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. pen., non delibata in sede giurisdizionale penale, non è sufficiente a comprovare una condotta del ricorrente diversa da quella degli altri tifosi. L’onere probatorio è, inoltre, rafforzato in presenza di precedenti specifici, che denotano un’«indole dedita alla violenza sportiva». La misura cautelare richiede, altresì, l’attualità del periculum in mora, che viene meno quando l’evento sportivo oggetto del divieto di accesso si è già concluso. L’eventuale richiesta di sospensione di una misura accessoria, quale l’obbligo di firma, può essere esaminata solo se tempestivamente dedotta come motivo di impugnazione del provvedimento lesivo.
Il Fatto
Il ricorrente impugnava, chiedendone la sospensione, il provvedimento con cui il Questore della Provincia di Milano gli aveva vietato, per la durata di anni cinque, l’accesso ai luoghi ove si svolgono incontri di calcio, dall’art. 6 della legge n. 401/1989. A sostegno dell’istanza cautelare, il ricorrente deduceva di essere rimasto, al termine di un incontro, nel parcheggio adiacente allo stadio, senza partecipare ad alcun atto di violenza, e produceva una dichiarazione testimoniale raccolta dal proprio difensore ai sensi dell’art. 391-bis cod. proc. pen.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lombardia, in composizione monocratica nella camera di consiglio, ha valutato l’istanza cautelare alla luce dei presupposti del fumus boni iuris e del periculum in mora, richiamando l’art. 55 cod. proc. amm.
Quanto al primo profilo, il Collegio ha rilevato come la circostanza che il ricorrente fosse rimasto nel parcheggio non risultasse «sufficientemente comprovata». La testimonianza raccolta ex art. 391-bis c.p.p., non essendo stata delibata in sede giurisdizionale penale, non poteva assumere valore probatorio decisivo. Inoltre, il comportamento descritto appariva incongruo: l’interessato, avendo a disposizione l’autovettura, non si era allontanato al termine della partita, ma era rimasto nel parcheggio «ben oltre la fine», in orario notturno e nel mese di febbraio.
Il Tribunale ha, altresì, valorizzato la circostanza che il ricorrente fosse recidivo, ritenendo che ciò «dimostra un’indole comunque dedita alla violenza sportiva» e rafforza l’onere della prova a suo carico di aver tenuto una condotta diversa dagli altri tifosi.
Con riferimento al periculum in mora, il TAR ha rilevato come la domanda cautelare ne fosse priva, dal momento che il campionato era già concluso e, quindi, il divieto di accesso non era suscettibile di produrre un danno grave e irreparabile nelle more del giudizio. Infine, il Collegio ha dichiarato il proprio difetto di giurisdizione in relazione alla richiesta di sospensione dell’obbligo di firma, non essendo tale misura stata oggetto di impugnazione.
Potrebbero interessarti anche
Nota della Redazione
Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.