Regolamento di competenza e accertamento incidentale del verbale di conciliazione (Cass. civ. Sez. II n. 1718 del 16.01.2024)

Principi di diritto (Massima)
Nel giudizio di regolamento necessario di competenza, ai sensi degli artt. 42 e 43 c.p.c., la Corte di cassazione non può esaminare questioni di diritto sostanziale o processuale che non attengano in modo diretto e necessario alla competenza, ma opera come giudice del fatto e ha il potere di accertare direttamente, attraverso l’esame degli atti, l’applicabilità della clausola di deroga al foro ex art. 28 c.p.c.. Ove si assuma che il patto sulla competenza sia stato revocato per effetto di una successiva conciliazione giudiziale, il verbale — atto negoziale ancorché redatto con l’intervento del giudice — va interpretato alla stregua degli artt. 1362 e segg. c.c. e la relativa ricostruzione della volontà delle parti resta accertamento di fatto riservato al giudice di merito, sindacabile in sede di legittimità solo per vizi del ragionamento o errore di diritto.

Il Fatto

Il condominio ricorrente proponeva regolamento necessario di competenza avverso la sentenza con cui il Tribunale di Firenze, disattendendo l’eccezione di incompetenza territoriale, aveva affermato la propria competenza e disposto la prosecuzione del giudizio. La controversia aveva ad oggetto l’impugnazione ex art. 1137 c.c. di una delibera assembleare, proposta da tre condomini con distinti atti poi riuniti.

Il condominio convenuto aveva eccepito l’incompetenza per territorio deducendo la competenza esclusiva del Tribunale di Milano, prevista da una clausola del regolamento condominiale approvata con deliberazione del 6 luglio 2017. Il giudice adito aveva però rilevato che tale delibera era stata impugnata, che la sua esecuzione era stata sospesa e che la causa si era conclusa con un verbale di conciliazione dell’8 marzo 2018, con cui la delibera era stata posta nel nulla e, con essa, la clausola di elezione del foro esclusivo.

La Motivazione della Corte

La Corte ha anzitutto rigettato l’istanza di riunione con altro giudizio di legittimità, non garantendo la riunione economia processuale né minore durata. Nel merito ha enunciato una premessa metodologica: in sede di regolamento di competenza non possono proporsi questioni, sostanziali o processuali, che non attengano in modo diretto e necessario alla competenza, tanto se preliminari o pregiudiziali, quanto se conseguenziali alla statuizione, poiché il compito della Corte è limitato alla designazione del giudice competente.

Su questa base il Collegio ha ritenuto inammissibili le censure del primo motivo, relative a pretese violazioni dei procedimento di decisione, e ha qualificato come incidenter tantum ogni delibazione sul merito o sulla sussistenza di pregiudizialità.

La Corte ha poi riconosciuto che la sentenza impugnata contiene una vera e propria statuizione sulla competenza, là dove, per stabilire l’operatività della clausola di deroga, abbia preliminarmente esaminato e incidentalmente risolto la questione circa la portata del verbale di conciliazione. Come giudice del fatto, la Cassazione può accertare direttamente, con l’esame degli atti, l’applicabilità della convenzione di foro, perché la relativa qualificazione incide sull’impugnazione proposta.

Tuttavia, poiché si assumeva che il patto fosse stato revocato per effetto di una successiva conciliazione, il verbale di conciliazione giudiziale — di natura negoziale ancorché redatto con l’intervento del giudice — va interpretato alla stregua degli artt. 1362 e segg. c.c., risolvendosi in un accertamento di fatto di esclusiva spettanza del giudice di merito. Il sindacato di legittimità non ha ad oggetto la ricostruzione della volontà delle parti, ma solo l’individuazione dei criteri ermeneutici, al fine di verificare errori di diritto o vizi del ragionamento (con richiamo a Cass. n. 4564 del 2014 e Cass. n. 14911 del 2007).

Ne è conseguito il rigetto del ricorso, l’esclusione di ogni censura sulla titolarità dei poteri rappresentativi e dispositivi in capo al difensore del condominio, e la dichiarazione di competenza del Tribunale di Firenze, con condanna alle spese e obbligo di versamento dell’ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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