Notifica dell’appello a parte dichiarata contumace: nullità, non inesistenza (Cass. civ. Sez. III n. 16663 del 14.06.2024)

Principi di diritto (Massima)
La notifica dell’atto di appello al procuratore di una parte erroneamente dichiarata contumace, anziché personalmente alla parte, integra una nullità e non una inesistenza della notificazione. Ai sensi dell’art. 330 cod. proc. civ. è vincolante, ai fini dell’individuazione del destinatario e del luogo della notifica dell’impugnazione, la qualificazione della posizione processuale data dal giudice nella sentenza, ancorché erronea. Resta ferma la regola di cui all’art. 292, comma 4, cod. proc. civ., secondo cui la sentenza che conclude un giudizio svoltosi in contumacia va notificata alla parte personalmente. La difformità dal modello legale della notificazione compiuta a mezzo ufficiale giudiziario, con esito positivo, non è inesistente ma nulla; la nullità non sanata, ove la parte vittoriosa non proponga ricorso incidentale condizionato sul punto, non è più rilevabile in cassazione e impone la cassazione con rinvio e l’integrazione del contraddittorio.

Il Fatto

Le proprietarie di un fabbricato danneggiato da infiltrazioni, provocate da lavori di scavo per l’allacciamento di un’utenza privata alla rete del gas, hanno convenuto in giudizio davanti al Tribunale la società committente, l’appaltatrice, la compagnia assicuratrice di questa e il Comune che aveva autorizzato le opere, chiedendo il risarcimento dei danni.

La società committente, rimasta contumace in primo grado, è stata condannata solo in appello, in solido con l’appaltatrice. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione, deducendo con due motivi la inesistenza o, in subordine, la nullità della notifica dell’atto di appello, effettuata presso il domicilio eletto dal difensore in un pregresso procedimento cautelare e non personalmente alla parte contumace.

La Motivazione della Corte

La Corte muove dal dato pacifico che l’atto di appello venne notificato non personalmente alla società, come avrebbe dovuto essere ai sensi dell’art. 145 cod. proc. civ. essendo essa contumace in primo grado, ma presso lo studio di un difensore, sul presupposto di una rappresentanza mai sussistita nel giudizio di merito. Tale presupposto è smentito dalla sentenza di primo grado, che attesta espressamente la contumacia della parte.

Il Collegio richiama un orientamento consolidato secondo cui, ai fini dell’individuazione del destinatario e del luogo di notifica dell’impugnazione ai sensi dell’art. 330 cod. proc. civ., considerate le esigenze di certezza connesse al rispetto dei termini di cui agli artt. 325 e 327 cod. proc. civ., è vincolante la qualificazione data dal giudice alla posizione processuale della parte, quale strumento di tutela dell’appellante nell’esercizio del diritto al gravame. Si richiama altresì il principio per cui, se il giudizio si è svolto nella contumacia di una parte, la sentenza che lo conclude va notificata alla parte personalmente ai sensi dell’art. 292, comma 4, cod. proc. civ.

A tale indirizzo la Corte dà continuità, salvo che per la qualificazione del vizio. Richiamando il principio delle Sezioni Unite n. 14916 del 2016, il Collegio osserva che l’inesistenza della notificazione è configurabile, oltre che per la totale mancanza materiale dell’atto, solo quando sia posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali, ossia in assenza dell’attività di trasmissione da parte di un soggetto qualificato o dell’esito positivo della consegna, con restituzione del plico al mittente.

Nel caso concreto la notifica è stata curata da ufficiale giudiziario e ha avuto esito positivo, essendo stata dimostrata la consegna del plico mediante ritiro del destinatario presso l’ufficio postale. Non ricorre dunque alcuna ipotesi di inesistenza, ma solo una difformità dal modello legale, e quindi la nullità della notifica, per essere stata indirizzata a destinatario diverso da quello dovuto. La nullità, tuttavia, non risulta sanata in alcuno dei modi previsti dall’art. 291 cod. proc. civ.: la parte vittoriosa, resistendo al ricorso, avrebbe dovuto proporre ricorso incidentale condizionato per invocare il rilievo del vizio, e non avendolo fatto la violazione non è più rilevabile in questa sede.

La Corte rileva infine che, per lo sviluppo del giudizio di gravame, la posizione della ricorrente è quella di litisconsorte in causa inscindibile o dipendente, configurandosi un’ipotesi di litisconsorzio necessario processuale ai sensi dell’art. 331 cod. proc. civ.: la responsabilità solidale presuppone logicamente quella dell’appaltatrice, e l’appello incidentale di questa aveva investito proprio la graduazione delle colpe tra i convenuti.

Il secondo motivo va quindi accolto per quanto di ragione, il primo rigettato, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla corte d’appello in diversa composizione e integrazione del contraddittorio nei confronti della parte pretermessa; il ricorso incidentale resta assorbito.

Nota della Redazione

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