Difetto di giurisdizione sulle impugnazioni del Regolamento operativo CONOU (TAR Lazio n. 2119 del 04.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
Ai fini del riparto di giurisdizione rileva non la natura pubblica dell’interesse perseguito, ma la riconducibilità dell’atto all’esercizio di un potere amministrativo autoritativo. Il CONOU, cui l’art. 236, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 attribuisce personalità giuridica di diritto privato, opera nell’interesse dei consorziati e adotta il Regolamento Operativo nell’esercizio di autonomia privata. La disciplina dei requisiti degli oli in entrata e in uscita e le procedure di monitoraggio del ciclo produttivo poste a base del corrispettivo appartengono a un rapporto paritetico tra consorzio e consorziati, non a una potestà pubblica. Le relative controversie sono quindi devolute alla cognizione del giudice ordinario.
Il Fatto
La ricorrente, impresa consorziata che gestisce oli minerali usati, ha impugnato il Regolamento Operativo adottato dal CONOU e pubblicato il 20 gennaio 2025, insieme agli allegati e agli atti presupposti, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare. Il regolamento dava attuazione agli impegni resi obbligatori dall’AGCM con provvedimento del 9 luglio 2024, adottato ai sensi dell’art. 14-ter della legge n. 287/1990 a chiusura di un’istruttoria per presunto abuso di posizione dominante.
Nel corso del giudizio il Consorzio ha pubblicato un nuovo Regolamento in data 7 agosto 2025, anch’esso impugnato con motivi aggiunti. La ricorrente ha dedotto la violazione della disciplina ambientale sugli oli usati, l’indebita attribuzione al CONOU di valutazioni sull’idoneità del ciclo produttivo riservate alla Regione, la disparità di trattamento tra impianti già qualificati e nuovi, e il difetto di approvazione assembleare. Costituitisi il Consorzio e un controinteressato, è stata eccepita in via preliminare la carenza di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dall’art. 7, comma 1, cod. proc. amm., che devolve alla giurisdizione amministrativa le controversie concernenti l’esercizio o il mancato esercizio del potere amministrativo poste in essere da pubbliche amministrazioni o da soggetti equiparati. Richiamata la giurisprudenza costituzionale e amministrativa, il Tribunale individua il fulcro del riparto nella riconducibilità dell’atto all’esercizio di pubblici poteri.
Il criterio non è la forma giuridica del soggetto né la natura pubblica dell’interesse: la giurisprudenza costituzionale e amministrativa ha più volte precisato che un’attività disciplinata dalla legge non si traduce per ciò solo in servizio pubblico. Il Collegio richiama sul punto Cass. Sez. Un. n. 28330/2011, relativa alla RAI, e Cons. Stato n. 4477/2015, sui consorzi unici di filiera, oltre a Cons. Stato n. 4287/2021, che ha ritenuto questione privatistica l’interpretazione di norme statutarie di un consorzio con personalità di diritto privato.
Applicando tali principi, il Tribunale esclude che il CONOU, nel caso concreto, abbia esercitato un potere autoritativo. L’art. 236, comma 2, d.lgs. n. 152/2006 gli riconosce personalità giuridica di diritto privato; lo statuto approvato con d.m. 7 novembre 2017 ne sancisce l’attività nell’interesse dei consorziati; il regolamento è deliberato dall’Assemblea, cui partecipano tutti i consorziati, o comunque dal CDA da essa nominato. Il regolamento disciplina dunque la gestione di beni e attività comuni, con contenuto non eteronomo per l’impresa ricorrente.
Né vale a fondare la giurisdizione amministrativa la censura con cui si lamenta che il CONOU avrebbe avocato a sé la competenza autorizzatoria regionale: se fondata, essa dimostrerebbe semmai che il potere pubblico non spetta al Consorzio. Quanto alla competenza a cedere gli oli rigenerabili dietro corrispettivo, essa riflette un rapporto paritetico tra consorzio e consorziati, tanto che l’art. 236, comma 12, lett. i), d.lgs. n. 152/2006 impone di concordare con le imprese i parametri tecnici di selezione degli oli.
Il ricorso e i motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione, con indicazione del termine per la riassunzione davanti al giudice ordinario ai sensi dell’art. 11 cod. proc. amm. Le spese sono compensate per la complessità delle questioni.
Nota della Redazione
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