Obbligo di provvedere sul riconoscimento del titolo abilitante conseguito all’estero e silenzio inadempimento (TAR Lazio n. 10588 del 09.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La mancata adozione di un provvedimento espresso sull’istanza di riconoscimento di un titolo di formazione professionale conseguito in un Paese dell’Unione Europea integra il silenzio inadempimento dell’Amministrazione, ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a., quando sia decorso il termine – fissato dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007 in tre mesi dalla documentazione completa, elevabile a quattro in caso di richiesta di integrazioni – senza che sia intervenuta alcuna pronuncia. La presentazione di una formale istanza e la scadenza del relativo termine sono presupposti necessari e sufficienti per ritenere integrato l’obbligo di provvedere.
Il Fatto
La ricorrente, docente, aveva presentato al Ministero dell’Istruzione e del Merito una domanda, in data 24 aprile 2025, volta al riconoscimento di un titolo abilitante per il sostegno conseguito in Spagna, ai fini dell’esercizio della professione in Italia. A fronte del silenzio serbato dall’Amministrazione sull’istanza, la ricorrente aveva proposto ricorso ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. dinanzi al TAR Lazio, deducendo l’illegittimità dell’inerzia e chiedendo la condanna dell’Amministrazione a provvedere. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito si era costituito in giudizio con un atto di mera forma.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha ravvisato la fondatezza del ricorso, richiamando l’orientamento consolidato del Tribunale. Quanto al procedimento di riconoscimento dei titoli di formazione e abilitazione dei docenti conseguiti in altro Stato membro dell’UE, l’art. 5 del d.lgs. n. 206/2007 individua l’autorità competente nel Ministero dell’Istruzione e del Merito, subentrato al soppresso Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca a seguito del d.l. n. 173/2022. Il Giudice ha quindi verificato l’integrazione dei presupposti per la declaratoria del silenzio inadempimento: l’avvenuta presentazione dell’istanza e la maturazione del termine procedimentale. A fronte della domanda del 24 aprile 2025, l’Amministrazione non aveva adottato alcun provvedimento, violando sia il termine generale di trenta giorni di cui alla legge n. 241/1990, sia il termine specifico previsto dall’art. 16, comma 6, del d.lgs. n. 206/2007.
La norma, dopo aver previsto al comma 2 l’accertamento della completezza della documentazione entro trenta giorni, stabilisce che il riconoscimento debba intervenire entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa. Il termine complessivo massimo, in caso di richiesta di integrazioni, approda pertanto a quattro mesi, termine risultato spirato alla data di proposizione del ricorso. L’assenza di elementi probatori contrari ha condotto il Collegio a ritenere sussistente il silenzio inadempimento del Ministero resistente, con conseguente obbligo di provvedere sull’istanza.
Il Tribunale ha quindi ordinato al Ministero di emanare un provvedimento espresso entro 120 giorni dalla notificazione o comunicazione della sentenza, termine ampliato rispetto a quello ordinario in ragione della natura “di massa” dei procedimenti, connotati da un elevatissimo numero di richieste. Per il caso di persistente inadempienza, è stato nominato sin d’ora un Commissario ad acta nella figura del responsabile del Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione, con facoltà di delega, che dovrà provvedere entro ulteriori 90 giorni dalla scadenza del termine assegnato all’Amministrazione. Il Ministero soccombente è stato infine condannato al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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