Regolamento preventivo di giurisdizione inammissibile nel procedimento disciplinare avanti al Consiglio Distrettuale di Disciplina (Cass. civ. Sez. Un. n. 21585 del 24.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il regolamento preventivo di giurisdizione non è esperibile avverso le decisioni del Consiglio Distrettuale di Disciplina, il cui procedimento conserva natura amministrativa anche dopo la riforma di cui alla legge n. 247/2012. Tale rimedio può essere proposto esclusivamente nella fase giurisdizionale introdotta con l’impugnazione avverso la decisione del Consiglio Distrettuale dinanzi al Consiglio Nazionale Forense. È altresì inammissibile il regolamento che non prospetti una concreta questione di giurisdizione, limitandosi a dedurre pretese ragioni di incompatibilità di magistrati successivamente convenuti in giudizio di responsabilità civile per l’esercizio delle funzioni giudiziarie.
Il Fatto
Un avvocato era stato sottoposto a procedimento disciplinare dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina per l’utilizzo, in un ricorso per revocazione, di espressioni offensive nei confronti di due magistrati. Il Consiglio Distrettuale, all’esito del procedimento, aveva irrogato la sanzione della sospensione dall’esercizio della professione per due mesi.
L’incolpato aveva proposto impugnazione avverso tale decisione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense e, successivamente, aveva presentato ricorso alle Sezioni Unite, qualificandolo come regolamento preventivo di giurisdizione.
La Motivazione della Corte
Le Sezioni Unite hanno ribadito il proprio consolidato orientamento, affermando che il giudizio disciplinare a carico degli avvocati si articola in una fase amministrativa e in una successiva fase giurisdizionale. Alla luce di tale distinzione, il regolamento preventivo di giurisdizione non può trovare ingresso nel procedimento dinanzi al Consiglio Distrettuale di Disciplina, che conserva natura amministrativa; esso è esperibile solo nella fase avanti al Consiglio Nazionale Forense, avente carattere giurisdizionale (Sez. U. n. 34476 del 2019).
Nel caso di specie, il ricorso era stato proposto avverso una decisione del Consiglio Distrettuale di Disciplina, prima della definizione del giudizio di impugnazione dinanzi al Consiglio Nazionale Forense, ed era pertanto da ritenersi inammissibile.
La Corte ha inoltre rilevato l’assenza di una concreta questione di giurisdizione, essendo le censure rivolte a contestare la condotta di magistrati, poi convenuti in un separato giudizio di responsabilità civile ai sensi della legge n. 188/1987. È stato precisato che un eventuale obbligo di astensione per i giudici sarebbe potuto sorgere solo in relazione a una causa di responsabilità instaurata successivamente alla decisione, non certo per il solo fatto di essere stati chiamati a rispondere civilmente per quella stessa decisione.
Tali doglianze, oltre a essere prive di pregio, non prospettavano alcuna questione di giurisdizione utilmente delibabile. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con conseguente esonero delle parti intimate dal pagamento delle spese, non avendo svolto attività difensiva.
Nota della Redazione
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