Regolarità del conto giudiziale e passaggio di consegne con riserva per verifica (Corte dei Conti Sez. giur. Veneto n. 224 del 26.11.2024)
Principi di diritto (Massima)
La sinteticità del verbale di passaggio di consegne tra consegnatario cessante e subentrante e l’accettazione con riserva per verifica, ove non sciolta, costituiscono irregolarità di carattere formale che non incidono sulla regolarità del conto giudiziale quando emerga una situazione straordinaria di oggettivo impedimento alla ricognizione dei beni, non addebitabile all’agente contabile. La mancata produzione della relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 C.G.C. non è imputabile all’agente, ma all’Amministrazione, tenuta a tale adempimento obbligatorio. Ne consegue l’approvazione del conto e il discarico dell’agente, ai sensi dell’art. 149, commi 2 e 3, C.G.C., con accertamento delle rimanenze finali.
Il Fatto
Il giudizio di conto riguarda la gestione di un agente contabile, consegnatario di beni mobili di un ufficio territoriale del Ministero dell’Interno, addetto agli stampati carta valori denominati carte di soggiorno per stranieri. Il conto giudiziale è stato reso per il periodo 01.01.2022-31.08.2022 e depositato il 29.12.2022.
Il magistrato istruttore, con relazione del 09.07.2024, segnalava criticità formali e sostanziali e riteneva necessaria l’iscrizione a ruolo del conto, ai sensi dell’art. 147, comma 3, lett. b), C.G.C., per la presenza di partite di precedenti gestioni e per le modalità seguite nel passaggio di consegne. L’agente replicava con memoria e documentazione; il Pubblico Ministero concludeva per la regolarità del conto e il discarico.
La Motivazione della Corte
Il Collegio esamina anzitutto il profilo formale e sostanziale del conto. Il conto risulta debitamente parificato e corredato del visto di regolarità amministrativo-contabile del Direttore della Ragioneria territoriale competente; sul piano sostanziale, esso è idoneo a rappresentare le risultanze della gestione ai sensi dell’art. 140, comma 2, C.G.C.. Sotto questi profili non si ravvisano irregolarità rilevanti.
Quanto al verbale di passaggio di consegne, la Corte rileva la sinteticità dello stesso e l’accettazione con riserva per verifica, mai sciolta. Tali circostanze avrebbero dovuto essere più correttamente esplicitate nel verbale, in ossequio all’art. 26, comma 2, d.P.R. n. 254/2002, che consente la riserva in situazioni eccezionali da motivare e ne impone lo scioglimento entro termini definiti.
Tuttavia, dalla documentazione difensiva emerge una situazione straordinaria di oggettivo impedimento alla ricognizione del materiale: la dismissione del sistema GECO, in uso sino a poco prima del passaggio, e l’anomala protrazione dell’implementazione del sistema InIt, non addebitabili all’agente. La violazione di carattere formale non incide, nel caso concreto, sulla regolarità del conto, né impone la segnalazione alla Procura della Corte dei conti ai sensi del terzo comma del medesimo articolo.
In ordine alla relazione dell’organo di controllo interno ex art. 139 C.G.C., la Corte richiama il proprio orientamento (sentenza n. 198/2024): la mancata produzione non può essere addebitata all’agente, ma all’Amministrazione, tenuta all’adempimento. Sul contenuto, richiama l’ordinanza n. 15/2023 della stessa Sezione, che ne descrive l’oggetto.
Il Collegio, pertanto, approva il conto con discarico dell’agente e con l’accertamento delle rimanenze finali, demandando agli organi responsabili il puntuale adempimento degli obblighi di legge. Non è luogo a provvedere sulle spese, in assenza di statuizione di condanna.
Nota della Redazione
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