Regressione tariffaria sanitaria: giurisdizione del giudice ordinario (TAR Campania n. 2560 del 21.04.2026)
Principi di diritto (Massima)
Le controversie aventi ad oggetto la regressione tariffaria applicata dalle aziende sanitarie locali alle strutture private accreditate appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario. Quando le censure investono le modalità e i tempi di determinazione della regressione, e non i provvedimenti a monte che ne hanno stabilito i criteri, l’ASL non esercita poteri autoritativi ma compie atti paritetici che incidono sull’entità del corrispettivo in forza di meccanismi contrattuali. La posizione dedotta in giudizio è quindi di diritto soggettivo, con conseguente inammissibilità del ricorso proposto davanti al giudice amministrativo per difetto di giurisdizione. Restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice ordinario nel termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato.
Il Fatto
Il centro ricorrente gestisce una struttura accreditata con il Servizio Sanitario Regionale per l’erogazione di prestazioni di patologia clinica, ai sensi degli artt. 8-quater e ss. del d.lgs. n. 502/1992. A fronte di un fatturato prodotto e trasmesso per l’anno 2020, la ASL Napoli 3 Sud ha adottato una deliberazione di definizione della regressione tariffaria unica, rideterminando in misura sensibilmente inferiore il fatturato liquidabile e qualificando una quota rilevante come non liquidabile.
Il centro ha impugnato la deliberazione davanti al TAR, deducendo il notevole ritardo nell’adozione, l’omessa indicazione delle date consuntive di esaurimento del budget e l’illogicità delle elaborazioni. Con motivi aggiunti ha gravato anche la nota di chiusura del procedimento di recupero del saldo contabile 2020. La difesa della struttura ha poi aderito all’eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dall’Amministrazione.
La Motivazione della Corte
Il Collegio affronta in via preliminare l’eccezione di difetto di giurisdizione, richiamando le ordinanze delle Sezioni Unite n. 7908/2023 e n. 7902/2023. Da tali pronunce si ricava che le doglianze relative alle modalità e ai tempi con cui è stata disposta la regressione tariffaria non investono i provvedimenti a monte che ne hanno fissato i criteri, ma contestano solo il come e il quando essa è stata effettuata.
In questo contesto l’ASL non opera più nell’esercizio di poteri autoritativi, ma compie atti paritetici che, iure privatorum, incidono sull’entità del corrispettivo spettante al centro, mediante mere operazioni di calcolo previste dall’accordo contrattuale. Il fatto stesso che le censure lamentino la violazione del principio dell’affidamento, tipica regola dei rapporti contrattuali, conferma la reale portata patrimoniale del contenzioso.
Il Collegio osserva che anche nel caso in esame il petitum sostanziale attiene soltanto all’effettiva debenza dei corrispettivi maturati in favore del concessionario del servizio, senza coinvolgere la verifica dell’azione autoritativa della pubblica amministrazione. Da un lato, l’ASL è priva di potere discrezionale di scelta autoritativa, poiché il rapporto trova il tetto insuperabile dello stanziamento; dall’altro, il pagamento delle prestazioni rese dai soggetti privati accreditati avviene nell’ambito di appositi accordi contrattuali.
Ne consegue che, ancorché siano impugnate le determinazioni di regressione, la domanda ha in realtà ad oggetto la quantificazione del corrispettivo: la posizione dedotta è di diritto soggettivo e appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario. Il Collegio richiama sul punto i propri precedenti nn. 3645/2025, 6207/2025, 8177/2025 e, da ultimo, n. 736/2026.
Ricorso principale e motivi aggiunti sono pertanto dichiarati inammissibili per difetto di giurisdizione. Ai sensi dell’art. 11, comma 2, cod. proc. amm., restano salvi gli effetti processuali e sostanziali della domanda se il processo è riproposto davanti al giudice ordinario entro il termine perentorio di tre mesi dal passaggio in giudicato. La notifica e il deposito del ricorso in epoca antecedente alle citate ordinanze delle Sezioni Unite giustificano la compensazione delle spese.
Nota della Redazione
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