Popolazione elettorale determina il sistema elettorale comunale secondo il censimento (TAR Calabria n. 1883 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
Ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di procedimenti elettorali e referendari, il dato della popolazione comunale rilevante è quello fissato con d.P.R. emanato con cadenza quinquennale sulla base dei risultati del censimento permanente, e non quello risultante dalle risultanze anagrafiche aggiornate. La soglia dei 15.000 abitanti richiamata dagli artt. 71 e 72 d.lgs. n. 267/2000 si determina dunque secondo il censimento, con la conseguenza che il superamento della soglia in data posteriore al riferimento censuario resta ininfluente ai fini elettorali. La distinzione tra determinazione della popolazione ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e ai sensi delle norme sul sistema elettorale non è rilevante, prevalendo la previsione di rango primario introdotta nel 2024.

Il Fatto

Il 25 e 26 maggio 2025 si sono svolte le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale di Paola, all’esito delle quali è stato proclamato eletto il candidato risultato primo. Un altro candidato alla carica di sindaco ha impugnato il verbale dell’adunanza dei presidenti delle sezioni, sostenendo che il Comune, avendo superato i 15.000 abitanti secondo i dati anagrafici, avrebbe dovuto votare con le modalità previste per i Comuni maggiori.

Secondo il ricorrente, la procedura avrebbe dovuto seguire l’art. 72 d.lgs. n. 267/2000, con possibilità per i candidati sindaci di collegarsi a più liste e con turno di ballottaggio, anziché l’art. 71 del medesimo decreto. Ha chiesto quindi l’annullamento degli atti e l’ordine di indire nuove elezioni.

La Motivazione della Corte

Il Tribunale ha anzitutto affermato la propria giurisdizione, osservando che oggetto della controversia non è la titolarità dell’elettorato attivo o passivo, bensì lo svolgimento della procedura elettorale, che si assume regolata da norme diverse da quelle applicate.

Superate le eccezioni preliminari per ragioni di economia processuale, il Collegio ha esaminato il merito, ritenendo il ricorso palesemente infondato. Il perno argomentativo è l’art. 1, comma 236-bis, l. n. 205/2017, come introdotto dal d.l. n. 7/2024, convertito con modificazioni dalla l. n. 38/2024. La norma stabilisce che, ai soli fini dei procedimenti elettorali e referendari, i risultati del censimento permanente della popolazione a livello comunale sono riportati con d.P.R. quinquennale.

Il successivo comma 236-ter precisa che, in fase di prima applicazione, il dato resta determinato secondo il d.P.R. 20 gennaio 2023, recante la popolazione censita al 31 dicembre 2021, e che il successivo riferimento sarà fissato sulla base del censimento al 31 dicembre 2026. Per il Comune di Paola quel decreto riporta una popolazione inferiore a 15.000 abitanti.

Su questa base il TAR ha ritenuto non rilevante la distinzione proposta dal ricorrente tra la determinazione della popolazione ai sensi dell’art. 37, comma 4, d.lgs. n. 267/2000 e quella rilevante per gli artt. 71 e 72. La previsione di rango primario del 2024, più recente del decreto legislativo, impone di assumere il dato censuario come unico riferimento. Il superamento della soglia in data posteriore al 31 dicembre 2021 resta perciò ininfluente: le elezioni si sono legittimamente svolte con le modalità contestate.

Il ricorso è stato conseguentemente rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dei resistenti costituiti, liquidate secondo il principio della soccombenza.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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