Regressione tariffaria sanitaria e irrilevanza delle schermature nelle prestazioni stereotassiche (Cons. Stato n. 8883 del 12.11.2025)

Principi di diritto (Massima)
La prestazione di radioterapia stereotassica costituisce prestazione unitaria e va computata nel suo complesso, non moltiplicata per il numero di schermature erogate, anche quando le nuove tecnologie consentano schermature automatiche. Il limite del 10% del valore medio delle prestazioni va calcolato sul valore delle prestazioni fatturate e poi liquidate dalla Asl, in coerenza con la delibera commissariale, con il contratto di accreditamento e con la metodologia condivisa nel tavolo tecnico. Il potere di deroga spetta al Direttore generale, mentre la nota di credito rientra nella competenza dell’unità organizzativa competente per l’assistenza accreditata. La regressione tariffaria è legittima anche se disposta a distanza di tempo e non lede l’affidamento, perché la struttura accreditata conosce sin dalla sottoscrizione del contratto la possibilità del recupero.

Il Fatto

Una struttura sanitaria privata accreditata, specializzata in radioterapia e tecniche stereotassiche per patologie tumorali, ha impugnato davanti al TAR Campania la nota di credito con cui la Asl le aveva chiesto il rimborso di euro 338.906,27 per il superamento del valore medio delle prestazioni del 2018 oltre la soglia del 10% rispetto all’anno precedente.

La struttura sosteneva che il superamento era stato calcolato sulle prestazioni fatturate e liquidate, e non sul volume effettivamente erogato, poiché la cura oncologica richiedeva più schermature per ogni fascio di trattamento, ciascuna delle quali costituiva prestazione autonoma. Il TAR ha respinto il ricorso, confermando la legittimità del recupero. La struttura ha proposto appello, dolendosi dell’omessa pronuncia sul criterio di calcolo, dell’incompetenza dell’ufficio che aveva adottato l’atto, del difetto di motivazione e della lesione dell’affidamento per la retroattività del provvedimento.

La Motivazione della Corte

Il Consiglio di Stato respinge l’appello muovendo dal criterio di computo delle prestazioni. La Sezione richiama il proprio orientamento, espresso da Cons. Stato, sez. III, n. 5955 del 2025 e da Cons. Stato, sez. III, n. 5127 del 2021, resa tra le stesse parti: la prestazione stereotassica va considerata nel suo complesso e non per il numero di schermature. L’automazione delle schermature non consente la moltiplicazione delle prestazioni, in assenza di una modifica delle disposizioni nazionali e regionali e alla luce delle esigenze di contenimento della spesa.

Sul piano della competenza, la nota di credito rientra correttamente nell’UOC Assistenza Accreditata. L’art. 8, comma 4, del contratto di accreditamento riserva al Direttore generale il solo potere di proporre, previa verifica di situazioni eccezionali, una deroga al superamento della soglia, sottoponendo l’ipotesi alla Regione. Si tratta dunque di un potere diverso e ulteriore rispetto a quello di contestazione e recupero.

Quanto al criterio di calcolo, il Collegio riconosce che il TAR non si è soffermato diffusamente sul punto, ma ne ritiene la sostanziale correttezza. Il limite del 10% è tassativo ai sensi dell’art. 8, comma 3, del contratto, ma derogabile con giustificati motivi e mediante un procedimento che si concluda con delibera del Direttore generale e approvazione regionale. Il calcolo è stato effettuato sul valore medio delle prestazioni fatturate e liquidate, in coerenza con la delibera commissariale n. 84 del 2018, con il contratto e con la metodologia condivisa dai componenti pubblici e privati del tavolo tecnico.

La motivazione è adeguata: il provvedimento e la nota presupposta richiamano la delibera commissariale, indicano la base di calcolo e le risultanze del tavolo tecnico, con la valutazione sugli incrementi dei volumi. La partecipazione procedimentale risulta sostanzialmente garantita, avendo la struttura replicato alla nota con proprie osservazioni e richiesta di riesame. Irrilevante è poi la clausola dell’art. 6 del contratto, che demandava il monitoraggio ai rappresentanti di categoria nel tavolo tecnico.

Infine, la Corte esclude la lesione dell’affidamento. Il mancato o tardivo adempimento del monitoraggio non priva l’Amministrazione del potere di modulare la regressione, né la obbliga ad acquistare prestazioni con risorse superiori a quelle disponibili (Cons. Stato n. 3675 del 2021). Il controllo è legittimo anche se esercitato in tempi non prossimi all’anno di riferimento. La regressione tariffaria è il meccanismo con cui le Regioni assicurano il rispetto dei tetti di spesa, recuperando le somme correlate a prestazioni eccedenti il limite. Chi sottoscrive il contratto ai sensi dell’art. 8-quinquies d.lgs. n. 502/1992 è edotto della possibilità del recupero.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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