Inammissibile l’impugnazione della delibera di indirizzo priva di natura provvedimentale (TAR Campania n. 5074 del 03.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
È inammissibile, per difetto della natura provvedimentale e per carenza di un interesse attuale e concreto, il ricorso proposto avverso una delibera regionale che si limiti a prendere atto dell’attività istruttoria svolta dall’Agenzia competente e a formulare un mero indirizzo per il futuro, senza fissare un definitivo assetto di interessi né produrre effetti esterni immediati e cogenti. La capacità lesiva di un atto amministrativo può riconoscersi solo a fronte di decisioni che incidano direttamente sulle posizioni giuridiche soggettive dei potenziali interessati. L’interesse ad agire è logicamente escluso quando è correlato alla definizione di situazioni future e incerte, non potendo la pretesa concretizzarsi nella mera speranza di un futuro esercizio del potere amministrativo.
Il Fatto
La controversia concerne la gara, suddivisa in quattro lotti, indetta nel 2017 dall’ACaMIR per l’affidamento in concessione decennale net cost dei servizi minimi di trasporto pubblico locale regionale. Dopo un lungo arresto dovuto all’emergenza pandemica, il lotto 3, relativo alla provincia di Caserta, è stato aggiudicato a un RTI che aveva offerto un ribasso del 4,92%.
Successivamente all’aggiudicazione, l’Agenzia ha avviato le attività di aggiornamento della data room di gara, consentendo agli aggiudicatari di attualizzare i Piani Economico Finanziari presentati in sede di offerta. Sulla base dei PEF aggiornati, l’ACaMIR ha trasmesso alla Regione una relazione di stima per l’adeguamento dei corrispettivi. Con la delibera impugnata, la Giunta regionale ha preso atto dello stato di avanzamento delle attività e ha formulato l’indirizzo a procedere alla finalizzazione degli affidamenti. Le società ricorrenti, operatrici del settore che non avevano partecipato alla gara, hanno impugnato la delibera e gli atti presupposti, deducendo l’illegittimità di una sostanziale modifica delle condizioni economiche dell’affidamento.
La Motivazione della Corte
Il Collegio ha preliminarmente esaminato i rapporti tra la Regione Campania e l’ACaMIR, evidenziando che alla prima spettano funzioni di programmazione e vigilanza, mentre alla seconda è affidata la gestione delle procedure concorsuali e la stipula dei contratti di servizio. Sulla base di tale ripartizione, la delibera impugnata è stata qualificata come atto meramente ricognitivo della situazione esistente, con valenza di indirizzo rispetto alle future determinazioni conclusive di spettanza dell’Agenzia.
La sentenza richiama il principio per cui oggetto del provvedimento amministrativo è la porzione di realtà giuridica su cui l’atto è destinato a incidere. L’atto regionale impugnato, non recando alcuna modifica della realtà esistente ed essendo privo di effetti esterni immediati e di carattere cogente, non possiede attitudine lesiva e non è autonomamente impugnabile. L’impugnativa è stata quindi dichiarata inammissibile per difetto di natura provvedimentale.
Il Collegio ha inoltre affermato la carenza di un interesse attuale e concreto, richiamando il costante insegnamento secondo cui non è sufficiente la mera eventualità della lesione, dovendo il pregiudizio essersi effettivamente verificato. L’interesse ad agire è escluso quando è correlato a situazioni future e incerte, non potendo la tutela giurisdizionale essere anticipata rispetto all’emanazione del provvedimento definitivo.
A sostegno della conclusione assorbente, la Corte ha aggiunto considerazioni sul merito, rilevando l’infondatezza della tesi di parte ricorrente sull’indebito jus variandi. La gara in questione costituisce una concessione di servizi di trasporto pubblico locale disciplinata dal Regolamento (CE) n. 1370/2007, nell’ambito della quale la verifica del PEF è prevista dall’art. 31 dello schema di contratto, che stabilisce la necessità di verificare le eventuali differenze tra dati di gara e quelli effettivamente riscontrati in sede di subentro, relativamente a personale, beni, ammortamenti e canoni di usufrutto del materiale rotabile. Tale verifica è finalizzata a ricondurre ad equità l’equilibrio economico-finanziario del servizio, rendendo non apodittica l’attività valutativa contestata.
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Nota della Redazione
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