Ottemperanza al giudicato sul bonus docente e nomina del commissario ad acta (TAR Sardegna n. 377 del 02.05.2025)
Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice amministrativo, accertata la mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del giudice ordinario, nomina commissario ad acta per l’adozione in via sostitutiva dei provvedimenti necessari all’adempimento. La nomina può essere conferita a un dirigente già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice, con facoltà di delega, senza che ciò dia luogo a compenso commissariale. L’esecuzione parziale del giudicato, limitata alla rifusione delle spese legali, determina la cessazione della materia del contendere solo per la parte soddisfatta, restando l’ottemperanza dovuta per il residuo. Le spese del giudizio di ottemperanza seguono la soccombenza sostanziale e sono distratte in favore dei procuratori antistatari.
Il Fatto
Il ricorrente, docente, aveva ottenuto dal Tribunale di Sassari, Sezione Lavoro, con sentenza n. 226 del 24.04.2024, la condanna del Ministero dell’Istruzione e del Merito al riconoscimento del contributo della Carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per tre anni scolastici, per complessivi euro 1.500,00, oltre interessi, e alla rifusione delle spese processuali.
La sentenza, notificata il 29.04.2024, era passata in giudicato. L’amministrazione, dopo la richiesta di pagamento, aveva liquidato soltanto le spese legali in favore del procuratore antistatario. Il ricorrente ha quindi proposto ricorso per ottemperanza dinanzi al TAR Sardegna, chiedendo la condanna all’esecuzione del giudicato e la nomina di un commissario ad acta.
La Motivazione della Corte
Il Tribunale richiama l’art. 114 cod. proc. amm. quale disciplina del giudizio di ottemperanza e verifica lo stato di esecuzione del giudicato. L’amministrazione ha dato prova di adempimento solo parziale, avendo corrisposto le spese legali ma lasciando ineseguito il riconoscimento del capitale e degli interessi.
All’udienza camerale del 22 gennaio 2025 il Collegio aveva disposto il rinvio della decisione al 16 aprile 2025 per favorire l’adempimento spontaneo dell’amministrazione e la trattazione congiunta con cause connesse. Alla scadenza del termine, tuttavia, la difesa del ricorrente ha confermato la persistenza del mancato integrale pagamento del bonus annuale e degli interessi. La difesa erariale, dal canto suo, ha dichiarato di aver sollecitato l’esecuzione senza offrire indicazioni utili per una soluzione bonaria.
Preso atto dell’inerzia, il Collegio ritiene integrato il presupposto per la nomina del commissario ad acta. Il commissario è individuato nel Direttore Generale della Direzione generale per il personale scolastico del Ministero, con facoltà di delega ad altro dirigente dell’ufficio, e gli è assegnato il termine di sessanta giorni dalla notifica o comunicazione in via amministrativa della decisione.
Il Tribunale esclude la liquidazione di alcun compenso commissariale, trattandosi di funzioni affidate a un dipendente pubblico già inserito nella struttura dell’amministrazione debitrice. Quanto alle spese legali già liquidate dalla sentenza ottemperanda, il ricorso è dichiarato in parte cessata la materia del contendere. Per il resto il ricorso è accolto, con condanna del Ministero alle spese del giudizio, liquidate tenendo conto della serialità della causa e distratte in favore dei procuratori antistatari.
Nota della Redazione
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