Ordine di demolizione va preceduto da comparazione degli interessi (TAR Toscana n. 455 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Quando il giudice amministrativo d’appello annulli un ordine di demolizione rilevando la violazione del legittimo affidamento e imponga all’amministrazione di procedere a una comparazione tra il concreto interesse pubblico al ripristino dello stato dei luoghi e l’interesse oppositivo del privato, il successivo riesercizio del potere sanzionatorio non costituisce atto vincolato. Esso presuppone una valutazione discrezionale complessa, che non puo’ esaurirsi nell’enunciazione astratta degli interessi pubblici tutelati. Ne consegue che l’omissione della comunicazione di avvio del procedimento non e’ sanabile ai sensi dell’art. 21-octies, secondo comma, legge n. 241/1990, poiche’ l’apporto partecipativo del privato non e’ superfluo ne’ sul piano dell’esatta rappresentazione dei fatti, ne’ su quello della ponderazione degli interessi coinvolti. Il nuovo provvedimento che si limiti a riprodurre l’ordine annullato, senza istruttoria ne’ contraddittorio, e’ pertanto illegittimo.
Il Fatto
I ricorrenti, comproprietari di un terreno agricolo, hanno installato da circa quarant’anni quattro serre destinate all’attivita’ florovivaistica. Nel 2022 il Comune ne aveva ordinato la demolizione, ritenendo i manufatti privi di titolo edilizio. Quell’ordinanza e’ stata annullata dal giudice d’appello, che ha accertato la violazione del legittimo affidamento e ha chiarito che la rimozione poteva essere disposta solo previa comparazione dei contrapposti interessi.
Il Comune ha quindi adottato un nuovo ordine di demolizione. I ricorrenti lo hanno impugnato davanti al TAR Toscana, deducendo l’assenza di istruttoria e di valutazione comparativa, la mancata comunicazione di avvio del procedimento e l’illegittimita’ dell’ordine nella parte in cui riguardava una passerella pedonale coperta da titolo edilizio.
La Motivazione della Corte
Il Collegio muove dalla lettura della decisione d’appello, che il Comune ha travisato. Il giudice d’appello non ha affermato che la rimozione delle serre fosse un atto necessitato: ha invece stabilito che l’eventuale riesercizio del potere sanzionatorio dovesse essere preceduto da un giudizio discrezionale sulla sussistenza di un concreto e attuale interesse pubblico e sul suo bilanciamento con l’interesse del privato a conservare un assetto consolidatosi da oltre quarant’anni.
Su questa premessa il TAR rileva il vizio del nuovo provvedimento. Il Comune ha enucleato una serie di interessi pubblici di ordine sanitario e idraulico astrattamente idonei a giustificare il ripristino dell’ordine urbanistico violato, ma non ha verificato in contraddittorio l’impatto concreto delle opere su quegli interessi, ne’ ha operato alcuna comparazione con l’interesse privato. L’ordine di demolizione avrebbe potuto essere riadottato solo ove il giudizio comparativo si fosse concluso per la prevalenza del pubblico interesse.
Da cio’ discende la fondatezza del primo motivo e il superamento del consolidato indirizzo che, in materia di sanzioni edilizie, ritiene superabile l’omissione dell’avviso di avvio in ragione della natura vincolata del provvedimento, in ossequio al secondo comma dell’art. 21-octies della legge n. 241/1990. In una valutazione complessa come quella richiesta, la partecipazione del privato non era superflua: serviva all’esatto inquadramento dei fatti e a fornire all’Ente elementi di riflessione sull’impatto delle opere e sulla consistenza degli interessi oppositivi. L’accoglimento del primo motivo assorbe il terzo, rubricato come 2.2, con cui i ricorrenti deducono circostanze sulla compatibilita’ delle opere con i vincoli dell’area, che dovranno essere preventivamente vagliate in sede di riesercizio del potere.
Il secondo motivo e’ parzialmente fondato. E’ inammissibile la censura che contesta la qualificazione delle serre come abusive: la loro natura e’ stata definitivamente accertata dalla sentenza d’appello, e il giudicato anche di rigetto copre l’azione come concretamente esercitata e tutti i fatti implicitamente inclusi nella medesima causa petendi. E’ invece fondata la doglianza relativa alla passerella pedonale, la cui legittimita’ e’ stata riconosciuta nel giudizio d’appello, con esclusione, con forza di giudicato, che il Comune potesse riesaminarne la legittimita’ sotto profili diversi da quelli originariamente dedotti. Il ricorso e’ quindi accolto e il provvedimento annullato, con condanna del Comune alle spese e al rimborso del contributo unificato.
Nota della Redazione
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