Reintegrazione di beni di uso civico e insussistenza dei presupposti di affrancazione (TAR Piemonte n. 1079 del 13.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di usi civici, la reintegrazione nel possesso comunale dei beni gravati da uso civico è atto di autotutela a natura vincolata, che l’amministrazione adotta quando accerta l’occupazione abusiva ovvero la mancanza di un valido titolo. L’affrancazione del fondo enfiteutico è subordinata al concorso delle condizioni tassative poste dall’art. 11 della L.R. Piemonte n. 29/2009, tra cui il regolare pagamento ventennale dei canoni e i miglioramenti sostanziali e permanenti del fondo. Tali presupposti costituiscono onere di allegazione e prova dell’enfiteuta, che ne risponde anche nel giudizio, non potendo l’inerzia dell’amministrazione nella riscossione dei ruoli invertire il relativo onere. Il regolare avvio del procedimento di reintegrazione, ex art. 17 d.P.G.R. n. 8/R/2016, può essere integrato dalla pubblicazione dell’atto nell’ambito di procedimenti massivi, e la mancata indicazione dei rimedi esperibili non ne determina l’illegittimità sostanziale.
Il Fatto
I ricorrenti sono titolari di un diritto di livello enfiteutico su quote di terreno site nel territorio comunale, su aree gravate da uso civico. Nel 2004 l’amministrazione aveva conferito incarico per una perizia tecnica volta a individuare i terreni comunali concessi in enfiteusi; da essa era emerso che, da decenni, gli assegnatari non versavano alcun canone e non avevano apportato significative migliorie. Successivamente il Comune aveva predisposto progetti di affrancazione, determinando gli importi dovuti dagli interessati. I ricorrenti presentarono domanda di affrancazione, ma con riserva sugli importi, e la trattativa si interruppe con l’entrata in vigore della legge regionale n. 29/2009 e del relativo regolamento di esecuzione, che escludono l’affrancazione in assenza di regolare pagamento dei canoni e di migliorie.
Con la delibera impugnata, l’amministrazione ha disposto la reintegrazione dei terreni al demanio civico ai sensi dell’art. 13 della L.R. Piemonte n. 29/2009, ordinando agli intestatari la restituzione degli immobili entro dieci giorni dalla pubblicazione. I ricorrenti impugnano tale atto deducendo la mancata comunicazione di avvio del procedimento, il difetto di motivazione e l’interruzione del procedimento conciliativo.
La Motivazione della Corte
Il Collegio respinge anzitutto le eccezioni preliminari del Comune. Sulla giurisdizione, si osserva che l’atto impugnato è espressione di autotutela rispetto a prerogative demaniali: esso ordina la restituzione dei beni e non accerta l’esistenza dell’uso civico né quantifica canoni, questioni che apparterrebbero alla giurisdizione ordinaria. Poiché nessuna contestazione è mossa sulla sussistenza delle prerogative pubbliche, definitivamente acclarate da oltre un ventennio, la controversia attiene al solo segmento procedurale e rientra nella giurisdizione amministrativa. L’atto è inoltre autonomamente lesivo, non potendosi dubitare dell’interesse all’impugnativa.
Nel merito, il ricorso è infondato. Il Collegio ricostruisce la disciplina applicabile. L’art. 11 della L.R. Piemonte n. 29/2009 subordina l’affrancazione al concorso congiunto di condizioni tassative, tra cui un regolare ventennio di versamento dei canoni e l’apporto di miglioramenti sostanziali e permanenti; l’art. 13 individua i presupposti della reintegrazione, tra cui il mancato pagamento dei canoni e l’occupazione abusiva. L’art. 10 ammette la conciliazione stragiudiziale, che si perfeziona sui soli parametri economici di legge e previa autorizzazione regionale.
Applicando tali disposizioni, il Collegio rileva che nessuno dei presupposti dell’affrancazione sussiste. Non giova ai ricorrenti il tentativo di invertire l’onere della prova: la circostanza che l’amministrazione abbia omesso per anni di reclamare i canoni non elide il dato che spetta all’enfiteuta dimostrare i regolari pagamenti e le migliorie. L’occupazione abusiva risulta per tabulas, non essendo stata contestata in ricorso. Quanto alla dedotta interruzione della conciliazione, il Collegio osserva che la delibera n. 4/2019, recante “avvio procedimento per reintegra immobili gravati di uso civico con esperimento di conciliazione”, integra di per sé la comunicazione prescritta dal regolamento regionale; essa è stata regolarmente pubblicata secondo modalità idonee nei procedimenti massivi, individua il responsabile del procedimento e richiama la normativa applicabile.
Le censure sul contenuto della delibera di avvio sono giudicate espressione di mero formalismo: la mancata indicazione dei termini è integrabile ex lege; l’omessa indicazione dei rimedi esperibili al più avrebbe legittimato una richiesta di rimessione in termini; la conciliazione è stata esplicitamente enunciata, mentre i ricorrenti hanno insistito per la non praticabile affrancazione. Quanto al difetto di motivazione, l’atto dà sufficiente contezza dei presupposti, ormai certi o di legge. Il ricorso è quindi respinto, con compensazione delle spese di lite in ragione della complessità del procedimento.
Nota della Redazione
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