Motivazione per relationem e produzione documenti in appello tributario (Cass. civ. Sez. V n. 19267 del 13.07.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nel processo tributario l’onere di specificità dell’appello è assolto quando l’Amministrazione finanziaria riproponga in secondo grado le medesime ragioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, non occorrendo una critica analitica della sentenza impugnata. Il principio di specialità espresso dall’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992 comporta che nel grado di appello tributario non opera la preclusione di cui all’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ., essendo la materia regolata dall’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente la libera produzione di nuovi documenti, anche se preesistenti al giudizio di prime cure. Ai fini della motivazione per relationem dell’atto impositivo è sufficiente il rinvio al p.v.c. notificato al contribuente.

Il Fatto

L’Agenzia delle entrate emetteva, per l’anno di imposta 2012, un avviso di irrogazione sanzioni ex art. 6, comma 8, d.lgs. n. 471 del 1997 nei confronti di una società, per l’omessa regolarizzazione di mancate fatture verso altra società.

La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso della contribuente. La Commissione tributaria regionale della Campania, in contumacia della società, accoglieva l’appello erariale e rigettava il ricorso introduttivo, sul rilievo che l’avviso richiamasse un p.v.c. della Guardia di finanza notificato al legale rappresentante e che le ulteriori eccezioni fossero rinunciate per mancata riproposizione. La società proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi; l’Agenzia non svolgeva difese scritte e resisteva in udienza.

La Motivazione della Corte

La Corte affronta in via preliminare una questione processuale: l’avviso di fissazione di udienza era stato comunicato direttamente alla società, sul presupposto della cancellazione del difensore dall’albo. La Corte esclude l’interruzione del giudizio di legittimità per cancellazione dall’albo del difensore, richiamando un proprio precedente.

Il primo motivo, che deduceva la motivazione apparente, è dichiarato inammissibile: dopo la riformulazione dell’art. 360, primo comma, n. 5, cod. proc. civ. ad opera dell’art. 54 del d.l. n. 83 del 2012, il sindacato di legittimità resta circoscritto alla verifica del minimo costituzionale ex art. 111, sesto comma, Cost., violato solo se la motivazione sia totalmente mancante, meramente apparente o fondata su contrasto irriducibile. La CTR aveva succintamente ma chiaramente espresso la ratio decidendi.

Quanto ai profili di impugnazione, la Corte ribadisce che nel processo tributario l’onere di specificità dell’appello ex art. 53 d.lgs. n. 546 del 1992 è assolto quando l’ufficio si limiti a riproporre le ragioni già dedotte in primo grado. Le censure sulla violazione dell’art. 57, comma 1, e sull’art. 58, comma 1, sono dichiarate inammissibili o infondate.

Sul punto centrale, la Corte afferma che, in forza del principio di specialità dell’art. 1, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, nel grado di appello tributario non opera la preclusione dell’art. 345, terzo comma, cod. proc. civ.. Trova applicazione l’art. 58, comma 2, d.lgs. n. 546 del 1992, che consente alle parti di produrre liberamente nuovi documenti, anche preesistenti. Coerente è la conclusione sulla motivazione per relationem: è sufficiente il rinvio dell’avviso al p.v.c. notificato al contribuente.

Gli ulteriori motivi — sulla nullità dell’atto, sull’onere della prova, sull’omessa pronuncia — sono respinti per inammissibilità, per genericità o per contraddittorietà della denuncia. Il ricorso è respinto, con condanna alle spese e contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Condividi:

Articoli simili

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *