Rescissione del giudicato, termine di trenta giorni dal fatto del condannato (Cass. pen. Sez. VII n. 33918 del 18.09.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di rescissione del giudicato, il termine di trenta giorni per la presentazione della richiesta decorre dal momento in cui il condannato ha avuto contezza degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità giudiziaria che lo ha emesso e della condanna inflitta, e non del contenuto della sentenza o degli atti processuali su cui essa si fonda. Tale regola vale anche a seguito della novellazione dell’art. 629-bis cod. proc. pen., con la sostituzione della locuzione “sentenza” a quella “procedimento” in precedenza utilizzata, disposta dall’art. 37, comma 1, d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150. Il decorso del termine sotto comminatoria di inammissibilità preclude l’esame dei restanti motivi.
Il Fatto
La Corte d’appello di Catania ha dichiarato inammissibile e, comunque, infondata l’istanza di rescissione del giudicato proposta dal condannato avverso la sentenza di condanna emessa nei suoi confronti dal Tribunale di Ragusa in composizione collegiale, poi confermata in appello e passata in giudicato.
Il condannato ricorre per cassazione con tre motivi: vizi di motivazione sulla effettiva conoscenza del processo; erronea individuazione del dies a quo per la proposizione della domanda; nullità dell’ordinanza per violazione del principio di immutabilità del Collegio e del diritto alla difesa.
La Motivazione della Corte
La Sezione VII dichiara il ricorso inammissibile. Il terzo motivo è insussistente, come verificabile attraverso la mera visione del verbale di udienza.
Il secondo motivo si pone in insanabile contrasto con il dettato normativo e con le regole ermeneutiche della Corte. Sul punto viene richiamato il principio enunciato da Sez. II n. 14510 del 08.01.2025, Esposito, Rv. 287945-01, secondo cui il termine di trenta giorni decorre dalla contezza degli estremi del provvedimento che ha definito il giudizio, dell’autorità che lo ha emesso e della condanna inflitta, non già del contenuto della sentenza o degli atti su cui essa si fonda.
Resta insuperata l’affermazione dell’ordinanza impugnata circa l’inutile decorso, prima della proposizione dell’istanza, del termine di trenta giorni stabilito sotto comminatoria di inammissibilità. Nel caso di specie il termine decorreva dall’esecuzione dell’ordine di esecuzione in data 11.10.2023.
Tale esito assorbe ogni valutazione sul primo motivo di ricorso. Ne segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, determinata in tremila euro ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
Nota della Redazione
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