Inammissibile il ricorso per omessa verifica ex art. 129 c.p.p (Cass. pen. Sez. 2 n. 18870 del 25.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
Avverso la sentenza di patteggiamento, il ricorso per cassazione è consentito solo per i motivi tassativamente indicati dall’art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen., relativi all’espressione della volontà delle parti, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all’erronea qualificazione del fatto e all’applicazione di una pena o misura di sicurezza illegale. È pertanto inammissibile il ricorso che deduce la mancata motivazione in ordine all’insussistenza di cause di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen.. In caso di applicazione della pena sostitutiva del lavoro di pubblica utilità, l’omessa indicazione in sentenza dell’orario giornaliero e settimanale della prestazione non integra un difetto di correlazione con l’accordo, poiché tale determinazione è rimessa alla successiva fase dell’esecuzione.
Il Fatto
Con sentenza del 22/01/2026, il Giudice per l’udienza preliminare del Tribunale di Nola applicava all’imputato, su richiesta delle parti, la pena concordata di anni due e mesi due di reclusione ed euro 1.000 di multa per il reato di cui all’art. 629, comma 2, cod. pen., sostituita con la pena del lavoro di pubblica utilità.
Avverso tale provvedimento l’imputato proponeva ricorso per cassazione, deducendo due motivi: la violazione di legge per la mancata applicazione dell’art. 129 cod. proc. pen., e il difetto di correlazione tra l’accordo e la sentenza, per l’omessa indicazione delle ore giornaliere e settimanali di lavoro di pubblica utilità da svolgere.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente qualificato il primo motivo come inammissibile, in quanto non rientrante nel novero tassativo delle ipotesi per le quali l’impugnazione avverso la sentenza di patteggiamento è consentita. L’art. 444, comma 2-bis, cod. proc. pen. limita il ricorso ai soli motivi attinenti all’espressione della volontà delle parti, ai difetti di correlazione, all’erronea qualificazione del fatto e all’illegalità della pena. La contestazione del difetto di motivazione sulla questione di cui all’art. 129 cod. proc. pen. esula da tali ipotesi, conformemente al precedente delle Sezioni Sesta n. 1032 del 2019.
Il secondo motivo, pur astrattamente consentito, è stato ritenuto inammissibile per manifesta infondatezza. L’omessa indicazione in sentenza delle ore di lavoro di pubblica utilità non viola l’accordo raggiunto, poiché non risultava che le parti avessero inserito nella richiesta la determinazione dell’orario. Secondo l’art. 61 della legge n. 689/1981, il giudice deve indicare esclusivamente specie e durata della pena sostitutiva.
La determinazione dell’orario giornaliero e settimanale è invece rimessa alla fase dell’esecuzione della pena ai sensi dell’art. 63 della legge n. 689/1981, ed è modificabile dal giudice su istanza dell’interessato ex art. 64. La Corte ha richiamato il proprio precedente in materia di lavoro di pubblica utilità applicato come sanzione sostitutiva per la guida in stato di ebbrezza, secondo cui il consenso dell’imputato non riguarda la determinazione dell’orario, rimessa al giudice nei limiti inderogabili di otto ore giornaliere e quindici settimanali imposti dall’art. 56-bis della legge n. 689/1981.
La declaratoria di inammissibilità ha comportato la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma quantificata in euro 3.000,00, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
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Nota della Redazione
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