Pene sostitutive e criterio art. 133 cod pen diniego non sindacabile (Cass. pen. Sez. VI n. 20588 del 04.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
La sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria non costituisce un diritto dell’imputato, ma rientra nella discrezionalità del giudice, vincolata ai criteri dell’art. 133 cod. pen. Anche dopo le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 150 del 2022, l’art. 58 della legge n. 689 del 1981 subordina l’applicazione delle pene sostitutive alla loro idoneità rieducativa e alla prevenzione del pericolo di commissione di altri reati, riservando al giudice il potere di escluderle quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. Il giudice non è tenuto a esaminare tutti i parametri dell’art. 133 cod. pen., potendo valorizzare quello che apprezzi ostativo all’efficacia della sanzione sostitutiva. La motivazione che, su tali basi, neghi la sostituzione sfugge al sindacato di legittimità quando non presenti profili di illogicità intrinseca.

Il Fatto

La Corte di appello di Firenze, con sentenza del 20 gennaio 2026, confermava la condanna pronunciata dal Tribunale di Livorno il 2 aprile 2019 per il reato di cui all’art. 337 cod. pen., confermando altresì il rigetto dell’istanza di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria.

Il condannato ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo il vizio di motivazione, per illogicità e contraddittorietà, in ordine al rigetto di quella istanza.

La Motivazione della Corte

La Sesta Sezione ricorda che la questione di fondo — se la pena detentiva possa essere sostituita con quella pecuniaria anche quando la condanna sia inflitta a persona in condizioni economiche disagiate — registra un insanabile contrasto nella giurisprudenza di legittimità. La stessa Sezione, con ordinanza del 5 marzo 2026, ha rimesso la questione alle Sezioni unite, a oggi non ancora pronunciatesi.

Il Collegio ritiene però di non dover attendere quella soluzione. Il giudice di merito ha argomentato il diniego anche su un autonomo e diverso terreno, quello dei criteri dell’art. 133 cod. pen. La sostituzione delle pene detentive brevi è rimessa a una valutazione discrezionale guidata da quei parametri: principio costantemente ribadito per il sistema vigente prima del d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 150, quando le sanzioni sostitutive disciplinate dall’originario art. 53 della legge n. 689 del 1981 non costituivano un diritto dell’imputato.

Tale affermazione resta valida per le nuove pene sostitutive. L’art. 58 della legge n. 689 del 1981, come modificato dal d.lgs. n. 150 del 2022, prevede che il giudice, nei limiti fissati dalla legge e tenuto conto dei criteri dell’art. 133 cod. pen., se non ordina la sospensione condizionale, può applicare le pene sostitutive quando risultano più idonee alla rieducazione e assicurano la prevenzione del pericolo di commissione di altri reati; esclude la sostituzione quando sussistono fondati motivi per ritenere che le prescrizioni non saranno adempiute. La norma usa il verbo “può”: la scelta sanzionatoria resta espressione di discrezionalità.

Il richiamo all’art. 133 cod. pen. consente al giudice di valorizzare la gravità del reato e la capacità a delinquere del colpevole, desunta dai precedenti penali e dalla condotta di vita antecedente al reato. Il giudice non deve esaminare tutti i parametri, potendo esaltare quello che apprezzi ostativo all’efficacia della sanzione sostitutiva. Su questa linea la Corte richiama Sez. 6 n. 33027 del 2023, Sez. 3 n. 19326 del 2015, Sez. 3 n. 9708 del 2024, Sez. 1 n. 35849 del 2019 e Sez. 5 n. 10941 del 2011.

Nel caso concreto la motivazione, sebbene succinta, è allineata a tali principi. Il giudice di merito ha stigmatizzato la tendenza del ricorrente al non rispetto delle regole e l’indifferenza per le precedenti condanne, tra cui una per truffa commessa dopo i fatti di causa; ha inoltre evidenziato che la condotta di resistenza era scaturita da un intervento delle forze dell’ordine seguito a una denuncia per la c.d. “truffa dello specchietto”. Le valutazioni, pur sintetiche, non scadono nell’illogicità intrinseca: ogni alternativa chiave di lettura è preclusa dai limiti del sindacato di legittimità. Il ricorso è quindi infondato e, con esso, segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

Nota della Redazione

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