Remissione di querela in Cassazione prevale su ogni causa di inammissibilità (Cass. pen. Sez. II n. 35596 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
La remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione, ritualmente accettata dal querelato, determina l’estinzione del reato e prevale su eventuali cause di inammissibilità del ricorso. Il giudice di legittimità è tenuto a rilevarla e dichiararla d’ufficio, purché il ricorso risulti tempestivamente proposto. La sopravvenuta estinzione travolge le statuizioni civili collegate ai reati estinti e si estende ai correi che non abbiano ricusato la remissione. Ne consegue l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

Il Fatto

La Corte di appello di Milano, con sentenza del 17.04.2025, aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Milano il 25.03.2024 nei confronti di due imputati per il reato di art. 642, comma 2, cod. pen., consumato in due distinte occasioni.

Avverso tale pronuncia i difensori proponevano ricorso per cassazione, deducendo un unico motivo: la mancata declaratoria di estinzione del reato a seguito della remissione di querela intervenuta, con integrale risarcimento del danno, in data successiva alla pronuncia di secondo grado e ritualmente accettata. La questione centrale riguardava dunque la possibilità di rilevare in sede di legittimità una causa estintiva sopravvenuta alla decisione impugnata.

La Motivazione della Corte

La Corte ha ritenuto il ricorso fondato, muovendo da un dato pacifico: dalla stessa motivazione della sentenza di appello emergeva l’acquisizione, all’udienza successiva alla lettura del dispositivo, della remissione di querela proveniente dalla parte offesa tramite procuratore speciale, unitamente all’accettazione da parte dei procuratori speciali degli imputati. La Corte territoriale aveva peraltro segnalato che tali vicende sarebbero rilevate nel successivo grado di giudizio.

Il principio applicato è che la remissione di querela intervenuta in pendenza del ricorso per cassazione e ritualmente accettata determina l’estinzione del reato, la quale prevale su eventuali cause di inammissibilità e deve essere rilevata e dichiarata dal giudice di legittimità, purché il ricorso sia stato tempestivamente proposto. La Corte richiama sul punto le Sezioni Unite n. 25.2.2004, Chiasserini, nonché le pronunce Sez. II n. 37.688 del 2014, Gustinetti e Sez. II n. 18.680 del 2010, Lo Conte, da ultimo Sez. V n. 19.675 del 2019, Crupi, secondo cui l’estinzione si estende a tutti i correi che non abbiano ricusato la remissione, travolgendo le statuizioni civili collegate ai reati estinti.

Accertata l’esistenza della remissione, la Corte ha quindi disposto l’annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per sopravvenuta estinzione dei reati, con condanna degli imputati al pagamento delle spese processuali. La decisione conferma l’operatività dell’istituto anche nella fase di legittimità, con prevalenza sull’eventuale inammissibilità del ricorso.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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