Esposizione di passività inesistenti e dolo specifico nella bancarotta fraudolenta (Cass. pen. Sez. 5 n. 19101 del 26.05.2026)

Principi di diritto (Massima)
La condotta di esposizione o riconoscimento di passività inesistenti, prevista dall’art. 216, primo comma, n. 1, seconda parte, l. fall., costituisce autonoma fattispecie di bancarotta fraudolenta patrimoniale, integrata dalla mera appostazione in contabilità di un debito fittizio, a prescindere dall’avvenuta fuoriuscita di risorse dal patrimonio del fallito. Tale delitto è qualificabile come reato di pericolo concreto, richiedendosi un giudizio ex ante di idoneità della condotta a ledere la garanzia patrimoniale dei creditori, in quanto la passività inesistente incide sul riparto dell’attivo fallimentare. Per la sua configurabilità è richiesto il dolo specifico, rappresentato dal fine di recare pregiudizio ai creditori, a differenza delle condotte distrattive di cui alla prima parte della norma, punibili a titolo di dolo generico. L’individuazione di un creditore apparente in luogo di quello effettivo rileva in sede di riparto, ben potendo il credito essere ammesso al passivo in un caso e non nell’altro. In tema di correlazione tra imputazione e sentenza, ex art. 522 cod. proc. pen., la violazione sussiste solo in caso di trasformazione radicale del fatto, con conseguente pregiudizio concreto per la difesa.

Il Fatto

La Corte d’appello di Bologna confermava la sentenza del Tribunale di Bologna che aveva ritenuto due soggetti responsabili di bancarotta fraudolenta patrimoniale per avere esposto passività inesistenti, appostando in contabilità un debito di 600mila euro nei confronti di una società, definita “società schermo”, della quale uno degli imputati era legale rappresentante. La società fallita versava in stato di crisi e i due imputati, legati da relazione personale, avevano rivestito nel tempo ruoli di amministrazione. La Corte territoriale assolveva gli imputati da altra ipotesi di bancarotta distrattiva e dichiarava estinto per prescrizione un ulteriore reato. Avverso tale decisione proponevano ricorso per cassazione entrambi gli imputati, deducendo, tra l’altro, la violazione del principio di correlazione, l’insussistenza del debito, la natura effettiva della prestazione e l’assenza del dolo specifico.

La Motivazione della Corte

La Corte di cassazione ha dichiarato i ricorsi infondati, esaminando congiuntamente i motivi. In primo luogo, ha respinto le censure relative alla violazione dell’art. 522 cod. proc. pen., rilevando la piena corrispondenza tra fatto contestato e fatto ritenuto: l’inesistenza della passività era stata accertata nella sua oggettività, non già sotto un profilo meramente soggettivo, essendo emersa l’incapacità della società creditrice di assicurare la prestazione fatturata. La Corte ha precisato che il mutamento del fatto, per integrare la violazione del principio di correlazione, deve avere carattere di trasformazione radicale, tale da generare incertezza sull’oggetto dell’imputazione, ipotesi non ricorrente nel caso di specie.

Quanto alla natura della condotta, la Corte ha chiarito che la fattispecie di esposizione di passività inesistenti non richiede alcuna fuoriuscita di risorse dal patrimonio, a differenza della bancarotta distrattiva. La ratio dell’incriminazione risiede nell’evitare che un creditore fittizio partecipi al riparto fallimentare, riducendo la garanzia disponibile per i creditori effettivi. Tale delitto è stato qualificato come reato di pericolo concreto, la cui offensività si apprezza ex ante, in relazione all’attitudine della condotta a incidere sulla consistenza della garanzia patrimoniale. La Corte ha escluso che la prestazione resa personalmente dal legale rappresentante della società creditrice potesse configurare un credito effettivo, poiché l’importo fatturato eccedeva il compenso previsto contrattualmente e l’attribuzione allo stesso sarebbe incorsa nei divieti di cui agli artt. 2389 e 2364 cod. civ., attesa la sua qualità di amministratore di fatto della fallita.

In ordine all’elemento soggettivo, la Corte ha ribadito il consolidato principio secondo cui per le condotte di distrazione è sufficiente il dolo generico, mentre per l’esposizione di passività inesistenti è richiesto il dolo specifico di pregiudicare i creditori. Nel caso di specie, tale dolo è stato ritenuto sussistente sulla base di plurimi indici: i durevoli legami personali tra gli imputati, la cogestione della società, la situazione di crisi nota agli amministratori e la predisposizione dell’operazione per aggirare il divieto di compenso dell’amministratore di fatto, mediante la cessione del credito a titolo gratuito dalla società creditrice al suo legale rappresentante.

La Corte ha infine disatteso le doglianze in materia di circostanze attenuanti, di pene accessorie e di rinnovazione istruttoria. Ha precisato che l’attenuante del risarcimento del danno ex art. 62, n. 6, cod. pen. presuppone la riparazione integrale, non ravvisabile in una transazione avente natura di reciproche concessioni. Quanto alle pene accessorie, ha escluso la necessità di specifica motivazione, essendo state applicate in misura inferiore alla media edittale. Il diniego di rinnovazione dell’istruttoria è stato ritenuto adeguato, trattandosi di istituto eccezionale, giustificato dalla completezza dell’istruttoria di primo grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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