Il terzo non può contestare i presupposti del sequestro preventivo (Cass. pen. Sez. II n. 35595 del 30.10.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di sequestro preventivo, il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non è legittimato a contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare, potendo unicamente dedurre la propria effettiva titolarità o disponibilità del bene stesso e l’assenza di collegamento concorsuale con l’indagato. Le censure relative al fumus commissi delicti e al periculum in mora attengono alla sfera soggettiva dell’indagato e restano estranee alla legittimazione del terzo. Ammettere il contrario consentirebbe una sorta di intervento ad adiuvandum del terzo in favore del destinatario della misura e, comunque, i motivi sarebbero destinati all’inammissibilità per aspecificità, non essendo il terzo in grado di contestare elementi che non gli appartengono.

Il Fatto

Il Tribunale di Cagliari ha respinto l’istanza di riesame proposta dalla ricorrente, terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo disposto dal GIP del locale Tribunale. Oggetto del sequestro erano somme di denaro in contanti, occultate in varie modalità: euro 48.095 circa rinvenuti presso la sede dell’attività commerciale della ricorrente ed euro 52.275 presso l’abitazione di due indagati.

Il denaro è stato ricondotto a una più vasta operazione di riciclaggio avente ad oggetto proventi di reati fiscali. La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del riesame deducendo, con sette motivi, vizi attinenti alla mancata indicazione del reato presupposto, alla sussistenza del fumus del riciclaggio, alla riconducibilità del denaro e al periculum in mora.

La Motivazione della Corte

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Il Collegio ha richiamato l’orientamento maggioritario della giurisprudenza di legittimità (Sez. 3, n. 23713 del 23/04/2024, Rv. 286439; Sez. 4, n. 4170 del 19/09/2024, Rv. 287396; Sez. 2, n. 41861 del 03/10/2024, Rv. 287165), secondo cui il terzo che assume di avere diritto alla restituzione del bene sequestrato non può contestare l’esistenza dei presupposti della misura cautelare.

La titolarità del bene afferisce al dato preliminare della legittimazione a proporre impugnazione e precede ogni problema relativo al perimetro delle censure proponibili. In mancanza di prova dell’effettiva titolarità, l’eventuale accoglimento del ricorso comporterebbe la revoca della confisca con restituzione al soggetto ritenuto effettivo titolare, senza alcun risultato utile per il terzo.

Il Collegio ha preso posizione sul contrasto con la pronuncia Sez. 6, n. 15673 del 13/03/2024, Rv. 286335, che aveva ammesso il terzo a contestare l’oggettiva confiscabilità del bene in difetto di fumus e periculum. Ha ritenuto di ribadire l’indirizzo prevalente: gli aspetti concernenti i presupposti applicativi della misura sono estranei alla sfera soggettiva del terzo, e ammetterne la contestazione lederebbe il principio secondo cui la legittimazione ad agire si individua in relazione alla titolarità del diritto oggetto del giudizio.

La tesi dissonante, ha aggiunto la Corte, si fonda su una petizione di principio: se si riconoscesse al terzo la legittimazione a contestare i presupposti, il ricorso sarebbe comunque inammissibile per aspecificità, perché il terzo, soggetto estraneo al reato, non è in grado di contestare fumus e periculum.

L’unica doglianza scrutinabile atteneva alla riconducibilità del denaro alla sfera patrimoniale della ricorrente. Sul punto l’ordinanza impugnata ha risposto in modo pertinente, richiamando gli atti di indagine (pedinamenti e videosorveglianza) dai quali emergeva che l’attività commerciale fungeva da base logistica delle operazioni di trasferimento del denaro dalla Sardegna alla Toscana. Ne è conseguita la condanna della ricorrente alle spese processuali e al pagamento di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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