Art. 340.

Art. 340.

Remissione della querela

1. La remissione della querela e' fatta e accettata personalmente o a mezzo di procuratore speciale, con dichiarazione ricevuta dall'autorita' procedente o da un ufficiale di polizia giudiziaria che deve trasmetterla immediatamente alla predetta autorita'.

2. La dichiarazione di remissione e quella di accettazione sono fatte con le forme previste per la rinuncia espressa alla querela.

3. Il curatore speciale previsto dall'articolo 155 comma 4 del codice penale e' nominato a norma dell'articolo 338.

((4. Le spese del procedimento sono a carico del querelato, salvo che nell'atto di remissione sia stato diversamente convenuto)).