Rendiconti funzionario delegato non discaricabili per carenze documentali (Corte dei Conti Sez. contr. Abruzzo n. 9 del 31.01.2025)
Principi di diritto (Massima)
I rendiconti dei funzionari delegati alla gestione di contabilità speciali sono soggetti a un controllo di regolarità contabile e finanziaria che non si esaurisce nella verifica dell’avvenuta trasmissione dei frontespizi. L’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011 impone la presentazione dei rendiconti entro il venticinquesimo giorno successivo al termine dell’esercizio, corredati della documentazione giustificativa. Qualora il funzionario delegato non fornisca riscontro alle osservazioni dell’ufficio di controllo, o le controdeduzioni non siano idonee a superare i rilievi, i rendiconti non sono discaricati e vengono restituiti al responsabile. Le carenze relative alla compilazione dei frontespizi, all’assenza dei modelli 56T e alla incompletezza della documentazione a supporto integrano violazione dell’art. 13 del d.lgs. n. 123/2011 e dell’art. 333 del r.d. n. 827/1924, precludendo il discarico.
Il Fatto
La vicenda riguarda i rendiconti della contabilità speciale n. 3295, gestita dalla Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le Province di L’Aquila e Teramo del Ministero della Cultura, per le annualità dal 2018 al 2023. La Ragioneria Territoriale dello Stato di L’Aquila, con nota del 29 febbraio 2024, ha comunicato di aver restituito al funzionario delegato, privi del visto di discarico, i rendiconti afferenti agli esercizi 2018-2022 e due rendiconti del 2023, rilevando plurime irregolarità e la mancata ricezione delle controdeduzioni.
Il Presidente della Sezione ha fissato termine per memorie e convocato le parti in adunanza pubblica. Il funzionario delegato ha prodotto controdeduzioni, rappresentando difficoltà organizzative dovute ai mutamenti delle strutture periferiche e all’entrata in quiescenza del personale di ragioneria. La questione arriva alla Sezione per la pronuncia sulla regolarità delle gestioni.
La Motivazione della Corte
La Sezione ricostruisce anzitutto il quadro normativo del controllo sui rendiconti dei funzionari delegati. L’art. 14 del d.lgs. n. 123/2011 disciplina il procedimento: il comma 1 fissa il termine di presentazione, il comma 3 attribuisce agli uffici di controllo il compito di esaminare i rendiconti e la documentazione, verificando la dimostrazione delle aperture di credito, dei titoli estinti e delle somme restanti, così come delle somme prelevate in contanti.
Richiamando la deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo n. 4/SSRRCO/QMIG/14, il collegio ribadisce che il controllo non è limitato alla sola verifica dell’avvenuta trasmissione dei frontespizi, ma si esercita sulla base di parametri e modalità di regolarità contabile e finanziaria. Risulta quindi funzionale la trasmissione dei rendiconti completi e non dei meri frontespizi.
Sul contenuto dei rendiconti, la Sezione richiama l’art. 13 del d.lgs. n. 123/2011, che impone di dimostrare tutte le entrate e le uscite con indicazione della provenienza dei fondi, dei soggetti beneficiari e della tipologia delle spese, e l’art. 333 del r.d. n. 827/1924, che prescrive la distinzione per capitolo di bilancio, la dimostrazione delle aperture di credito, dei titoli estinti e delle rimanenze, nonché la correlazione con le quietanze e i documenti giustificativi delle erogazioni.
Nel caso concreto, la Sezione rileva il mancato superamento dei rilievi di RTS. Molti rendiconti non risultano presentati, in particolare quelli dell’esercizio 2018, in contrasto con l’art. 14, comma 1, del d.lgs. n. 123/2011. L’errata compilazione dei frontespizi, carenti dell’indicazione del capitolo di provenienza dei fondi e degli esercizi di provenienza e gestione, non consente una corretta quantificazione dei rendiconti. Le carenze documentali restano in gran parte irrisolte, soprattutto quanto all’utilizzo dei fondi provenienti da un soggetto privato, per i quali non risulta alcuna documentazione atta a superare le irregolarità palesate.
La Sezione prende atto delle complesse ricerche documentali svolte dagli uffici e dell’oggettiva difficoltà di ricostruire la corretta rappresentazione contabile delle gestioni. Tuttavia, ritiene non superabili i rilievi mossi dall’organo di controllo, con la conseguente impossibilità di discarico dei rendiconti della contabilità speciale. Dispone la trasmissione della deliberazione alla Ragioneria Territoriale dello Stato, alla Soprintendenza, alla Direzione Generale Archeologia Belle Arti e Paesaggio e alla Procura regionale presso la Sezione giurisdizionale della Corte dei conti dell’Aquila.
Nota della Redazione
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