Estinzione per cessata materia del contendere nel giudizio per resa del conto (Corte dei Conti Sez. giur. Marche n. 25 del 03.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudizio per la resa del conto, pur caratterizzato da strumentalità rispetto al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale e si definisce con sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito di un’udienza ai sensi dell’art. 144 c.g.c.. Una volta depositati i conti giudiziali, la sopravvenuta cessazione della materia del contendere impone la definizione del giudizio con pronuncia di estinzione, ai sensi del medesimo art. 144 c.g.c. La declaratoria di estinzione non pregiudica le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti, che restano riservate alla procedura di cui agli articoli 145 e ss. c.g.c.
Il Fatto
La Procura regionale ha chiesto al giudice designato, ai sensi degli artt. 141 e 144 del codice di giustizia contabile, la fissazione di un termine perentorio per la presentazione dei conti giudiziali da parte dell’agente contabile, in qualità di economo, con riferimento agli esercizi finanziari 2014, 2015 e 2016, nonché l’applicazione della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 141, comma 6, del decreto legislativo n. 174/2016 in caso di grave e ingiustificata omissione.
Con decreto n. 22/2025 il giudice ha fissato il termine. L’amministrazione ha poi trasmesso la documentazione tramite l’applicativo dedicato, ma per errore i fascicoli sono stati depositati invertendo i numeri di riferimento. Successivamente il Comune ha depositato memoria difensiva precisando che i conti erano stati presentati nei termini dagli agenti contabili e non depositati alla Corte a causa dell’avvicendamento del personale preposto.
La Motivazione della Corte
Il giudice monocratico ha rilevato che dalla disamina degli atti i conti giudiziali risultano depositati. Il Pubblico ministero, in camera di consiglio, ha concluso per la cessata materia del contendere.
La decisione si fonda su un duplice ordine di rilievi. Sul piano processuale, la Sezione ribadisce che il procedimento per la resa del conto, pur strumentale al giudizio di conto, ha natura giurisdizionale, desumibile dalle norme che lo regolano in tutte le sue fasi. Esso si definisce mediante sentenza immediatamente esecutiva e non appellabile, resa all’esito dell’udienza, ai sensi dell’art. 144 c.g.c.
Il Collegio richiama la giurisprudenza di legittimità (Cass. civ. sez. I, 21 marzo 2005, n. 6071) e il proprio precedente (Sez. giurisd. Marche, 31 dicembre 2020, n. 198), secondo cui tale forma di definizione non può subire variazioni a seconda del tipo di decreto assunto dal giudice monocratico. Dalla lettura dell’art. 144 c.g.c. non si ricavano differenziazioni, in termini di definizione del giudizio, tra un decreto che accolga il ricorso e uno che lo rigetti.
Su queste basi il giudice ha ritenuto di procedere, ai sensi dell’art. 144 c.g.c., alla definizione del giudizio con pronuncia di estinzione per cessata materia del contendere. Restano ferme e impregiudicate le valutazioni sulla regolarità sostanziale dei conti nell’ambito della procedura prevista dagli articoli 145 e ss. c.g.c.
Quanto alle spese, il giudice ha escluso ogni pronuncia in ragione della mancanza di contraddittorio nel giudizio per resa del conto. Gli atti sono stati rimessi al magistrato relatore dei conti giudiziali.
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Nota della Redazione
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