Inammissibile il parere sul mutuo del piano di riequilibrio (Corte dei Conti Sez. contr. Sicilia n. 11 del 31.01.2025)

Principi di diritto (Massima)
La funzione consultiva attribuita alla Corte dei conti dall’art. 7, comma 8, della legge n. 131/2003 è circoscritta alla materia della contabilità pubblica e non può risolversi in una consulenza di portata generale. Il parere è ammissibile, sotto il profilo oggettivo, solo se il quesito presenta carattere di generalità ed astrattezza, restando esclusa ogni valutazione su comportamenti amministrativi o atti gestionali, adottati o da adottare. È pertanto inammissibile la richiesta che, formulata dall’ente in vista del monitoraggio sul piano di riequilibrio finanziario pluriennale, miri ad ottenere l’avallo preventivo di una scelta gestionale discrezionale, poiché determina un’interferenza con la funzione di controllo esterno e neutrale esercitata dalla Sezione ai sensi dell’art. 243-quater del d.lgs. n. 267/2000.

Il Fatto

Il Comune istante, dopo l’approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale da parte della Sezione di controllo, sottopone un quesito in vista del primo monitoraggio e della scadenza dei termini per l’accensione del mutuo. L’ente chiede se possa stipulare un mutuo con ammortamento a 20 anni, anziché a 29 anni, nel rispetto delle condizioni offerte dalla Cassa DD.PP. e in difformità dall’attuale previsione del piano approvato.

La richiesta è avanzata dal Sindaco, quale organo rappresentativo dell’Ente. La Sezione è chiamata a verificarne preliminarmente l’ammissibilità sotto il profilo soggettivo e oggettivo.

La Motivazione della Corte

Sul piano soggettivo, la Sezione rileva che la richiesta è ammissibile, provenendo dal Sindaco e, dunque, da organo legittimato ai sensi dell’art. 50, comma 2, del TUEL.

Sul piano oggettivo, la Corte ricostruisce il perimetro della funzione consultiva richiamando le deliberazioni della Sezione delle Autonomie e delle Sezioni riunite in sede di controllo. La contabilità pubblica coincide con il sistema di norme e principi che regolano l’attività finanziaria e patrimoniale dello Stato e degli enti pubblici; la funzione consultiva non può essere intesa come consulenza generale.

La Corte ribadisce che il quesito deve essere connotato da generalità ed astrattezza e che non possono formare oggetto di parere i comportamenti amministrativi o i casi concreti attinenti ad atti gestionali. La funzione consultiva non può risolversi in una surrettizia modalità di co-amministrazione, né interferire con le funzioni di controllo e giurisdizionali o con quelle di altra magistratura.

Applicando tali parametri, la Sezione dichiara la richiesta inammissibile: essa è foriera di un’interferenza con la funzione di controllo svolta dalla Sezione stessa sull’attuazione del piano, ai sensi dell’art. 243-quater del d.lgs. n. 267/2000. Lo stesso ente evidenzia di avere chiesto il parere in vista del primo monitoraggio. La finalità è dunque quella di ottenere l’avallo preventivo su una scelta eminentemente discrezionale, di esclusiva competenza dell’Ente, rispetto alla quale il controllo deve restare esterno e neutrale.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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