L’errore di calcolo contestato non è errore revocatorio se oggetto di valutazione del giudice (Cass. civ. Sez. 5 n. 21822 del 26.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’errore revocatorio di cui all’art. 395, primo comma, num. 4, c.p.c. consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione, espressa e mai implicita, dell’esistenza o inesistenza di un fatto (sostanziale o processuale) non controverso tra le parti, la cui esistenza o inesistenza sia incontrastabilmente esclusa o positivamente stabilita dagli atti o documenti della causa. Esso non è configurabile in caso di omesso esame di un fatto che abbia costituito oggetto di un punto controverso sul quale il giudice si sia pronunciato, rendendo un qualsiasi giudizio, né attiene a un’errata valutazione delle risultanze processuali. L’erroneo computo commesso dall’Ufficio finanziario nell’atto impositivo, se denunciato nei gradi di merito e oggetto di valutazione da parte del giudice d’appello, non può essere fatto valere tramite il rimedio della revocazione, che non consente una nuova valutazione di merito.
Il Fatto
L’Agenzia delle entrate notificava al contribuente, odontoiatra operante in regime intramoenia, un avviso di accertamento con cui recuperava a tassazione maggiori ricavi ai fini Irpef e Irap, ricostruiti anche tramite i “buoni di consegna” rinvenuti in sede di accesso. Il contribuente impugnava l’atto dinanzi alla C.t.p., che accoglieva solo parzialmente il ricorso.
In appello, il contribuente censurava la sentenza di primo grado per non aver rilevato gli errori di calcolo commessi dall’Ufficio nella sommatoria degli importi dei buoni di consegna, errori che — secondo la sua prospettazione — erano stati ignorati dal giudice di prime cure. La C.t.r., con sentenza n. 5397/2018, accoglieva solo parzialmente il gravame, escludendo la legittimità del recupero dell’Irap. Avverso tale sentenza il contribuente proponeva sia ricorso per cassazione, poi definito con decreto di estinzione, sia ricorso per revocazione per errore di fatto, rigettato dalla C.t.r. con la sentenza qui impugnata.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione, nel valutare il ricorso avverso la sentenza di rigetto della revocazione, chiarisce l’ambito oggettivo del rimedio. Richiamando il proprio consolidato indirizzo, ribadisce che l’errore revocatorio ai sensi dell’art. 395, primo comma, num. 4, c.p.c. consiste nella viziata percezione o nella falsa supposizione dell’esistenza o inesistenza di un fatto non controverso, e non già nell’omesso esame di un fatto o in un’errata valutazione delle risultanze processuali (Cass. n. 14610/2021; Cass. n. 27897/2024; Cass. n. 2236/2022).
Nel caso di specie, la C.t.r. aveva escluso l’errore revocatorio rilevando che i giudici d’appello non erano incorsi in alcuna svista percettiva. La Corte osserva come la motivazione della sentenza impugnata, pur essenziale, espliciti chiaramente la ratio decidendi: il rigetto era conseguenza non di un errore di percezione ma di una valutazione dell’atto di appello, ritenuto privo di idonee critiche alla sentenza di primo grado. La circostanza che la sentenza abbia fatto riferimento all’appello dell’Ufficio anziché del contribuente è qualificata come mero refuso, irrilevante ai fini della decisione.
La Corte evidenzia poi che l’esistenza o meno dell’errore di calcolo nell’avviso di accertamento costituiva fatto controverso, denunciato sia in primo che in secondo grado. Il giudice d’appello, pronunciandosi su tale doglianza e ritenendola non supportata da idonee critiche, aveva reso una valutazione che non poteva essere contestata tramite la revocazione, la quale non è strumento per ottenere una nuova valutazione di merito. Il contribuente mirava, in realtà, a rimettere in discussione la corretta determinazione dei ricavi.
Alla luce di tali considerazioni, il ricorso è rigettato, con condanna del ricorrente alla rifusione delle spese processuali e l’attestazione della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
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Nota della Redazione
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