L’antieconomicità non coincide con la non inerenza del costo (Cass. civ. Sez. 5 n. 19142 del 11.06.2026)

Principi di diritto (Massima)
In tema di costi deducibili ex art. 109 t.u.i.r., l’antieconomicità è un elemento dal quale può desumersi, con onere della prova a carico dell’Amministrazione finanziaria, la non inerenza del costo rispetto all’attività d’impresa. La valutazione di antieconomicità implica un accertamento in fatto, da compiersi secondo criteri quantitativi e comparativi volti a stimarne la congruità in rapporto ai dati contabili dell’impresa e/o in rapporto al mercato. Gli interessi passivi, ai sensi dell’art. 109, comma 5, t.u.i.r., non sono affrancati da ogni sindacato di inerenza, ma solo dalla correlazione diretta con specifici componenti attivi del reddito. Non sussiste alcun automatismo tra comportamento antieconomico e non inerenza del costo.

Il Fatto

L’Agenzia delle Entrate notificava alla società ricorrente plurimi avvisi di accertamento per gli anni d’imposta dal 2012 al 2016, recuperando a tassazione il maggior imponibile Ires e Irap e contestando la deducibilità degli interessi passivi corrisposti per finanziamenti infragruppo contratti al fine di acquisire partecipazioni societarie. L’Ufficio, pur constatando il formale rispetto dell’art. 96, comma 7, t.u.i.r., riteneva gli interessi passivi indeducibili in quanto derivanti da un’operazione intercompany antieconomica, ravvisando l’antieconomicità nella scelta di estinguere finanziamenti infruttiferi, nella contemporanea titolarità di finanziamenti attivi e passivi e nella distribuzione di utili al socio invece di estinguere i finanziamenti.

La Commissione Tributaria Provinciale di Bergamo accoglieva integralmente il ricorso della contribuente. La Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, invece, accogliendo l’appello dell’Amministrazione, confermava la legittimità del recupero, ritenendo la valutazione dell’inerenza preclusa dall’art. 109, comma 5, t.u.i.r. e dovendosi avere riguardo alla sola complessiva antieconomicità dell’operazione. La società proponeva ricorso per cassazione.

La Motivazione della Corte

La Corte di Cassazione ha esaminato i motivi di ricorso distinguendo tra l’accertamento analitico-induttivo ex art. 39 d.P.R. n. 600/1973 e la contestazione di indeducibilità. Quanto alla prima censura, la Corte ha ritenuto infondata la doglianza, osservando che l’Ufficio non aveva compiuto un accertamento analitico-induttivo, ma si era fondato sulla rettifica di una componente passiva ritenuta non deducibile, e che l’erronea indicazione della norma violata nell’avviso non ne comporta la nullità quando il recupero si fondi su presupposti di fatto espressamente indicati.

Sul merito della deducibilità, la Corte ha ricostruito il quadro normativo, affermando che gli interessi passivi sono oneri generati dalla funzione finanziaria che afferiscono all’impresa nel suo complesso. L’art. 109, comma 5, t.u.i.r. non fissa una presunzione legale assoluta di inerenza, ma li affranca solo dalla correlazione diretta con i componenti attivi del reddito, rilevandone il vincolo con l’attività d’impresa nel suo insieme. La Corte ha dato continuità all’indirizzo espresso da Cass. n. 23872/2020 e ripreso da Cass. n. 2795/2025, disattendendo le ordinanze che escludono ogni giudizio di inerenza.

La Corte ha quindi precisato il rapporto tra inerenza e antieconomicità. Il giudizio sull’inerenza è di carattere qualitativo e non quantitativo, e prescinde da ogni apprezzamento in termini di congruità o utilità, come ribadito anche da Corte cost. n. 262/2020. L’antieconomicità, pur non essendo espressione dell’inerenza, costituisce però un indice sintomatico della sua insussistenza, purché ancorata a una valutazione quantitativa e comparativa. In assenza di tale confronto con parametri oggettivi, interni all’impresa o di mercato, il giudizio di antieconomicità finisce per sovrapporsi all’inerenza e scivolare in un sindacato sulle scelte imprenditoriali, che resta un limite invalicabile per l’Amministrazione fiscale.

Quanto all’onere probatorio, la Corte ha affermato che spetta al contribuente provare i presupposti di deducibilità dei costi in termini qualitativi di compatibilità con l’attività d’impresa, ma che, ove l’Amministrazione adduca l’antieconomicità come indizio di non inerenza, la relativa prova grava sulla medesima, che dovrà indicare i parametri, interni o di mercato, in ragione dei quali il costo non può ritenersi congruo. La decisione della C.T.R., che aveva avallato una valutazione qualitativa dell’antieconomicità, è stata cassata con rinvio. La Corte ha accolto il ricorso e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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