Il disconoscimento di fotocopie deve essere chiaro e specifico; nullità dei contratti della P.A. esclusa con la procura (Cass. civ. Sez. 2 n. 7103 del 25.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il disconoscimento delle copie fotostatiche di scritture prodotte in giudizio, ai sensi dell’art. 2719 c.c., deve avvenire con una dichiarazione chiara ed univoca che identifichi il documento contestato e gli aspetti differenziali rispetto all’originale; un disconoscimento generico è inefficace. In tema di forma scritta ad substantiam dei contratti della pubblica amministrazione, il requisito è soddisfatto, nel contratto di patrocinio, con il rilascio al difensore della procura ai sensi dell’art. 83 c.p.c.. La diffida ad adempiere di cui all’art. 1454 c.c., pur producendo l’effetto risolutorio di diritto, non elimina la necessità dell’accertamento giudiziale della gravità dell’inadempimento ai sensi dell’art. 1455 c.c. I motivi di ricorso per cassazione che prospettano questioni nuove, non dedotte nei gradi di merito, sono inammissibili per violazione del principio di autosufficienza.
Il Fatto
Un avvocato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte d’appello che aveva rigettato il suo appello contro la decisione del Tribunale, il quale aveva a sua volta respinto la domanda di pagamento di onorari professionali per l’attività difensiva svolta in favore di un Comune in un giudizio amministrativo. La vertenza riguardava, tra l’altro, la validità e l’efficacia di una convenzione professionale stipulata nel 1996 e l’eccezione di intervenuta transazione.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso, esaminando i numerosi motivi proposti. In primo luogo, ha ritenuto infondate le censure relative al mancato mutamento del rito, in quanto la Corte d’appello aveva dichiarato inammissibile il motivo di appello per mancata impugnazione della statuizione del primo giudice sulla non applicabilità del rito speciale. Tale ratio decidendi è stata giudicata coerente con la giurisprudenza di legittimità, degradando a mere considerazioni non impugnabili le argomentazioni aggiuntive.
Quanto alle doglianze concernenti il disconoscimento dei documenti prodotti in fotocopia, la Suprema Corte ha condiviso la conclusione della Corte territoriale, che aveva ritenuto generico il disconoscimento. La Corte ha ribadito che il disconoscimento delle copie fotostatiche deve essere specifico, indicando con chiarezza il documento contestato e gli aspetti di difformità dall’originale, altrimenti è inefficace.
In merito alla presunta nullità della convenzione per difetto di forma scritta, la Corte ha applicato il principio consolidato secondo cui, nei contratti di patrocinio con la pubblica amministrazione, il requisito della forma scritta è soddisfatto dal rilascio della procura alle liti. L’esercizio della rappresentanza giudiziale, tramite la sottoscrizione dell’atto difensivo, perfeziona l’accordo contrattuale in forma scritta, consentendo l’identificazione del contenuto negoziale e i controlli dell’Autorità di tutela.
La Corte ha poi dichiarato inammissibile il motivo riguardante la questione dell’impegno di spesa, in quanto non risultava essere stata dedotta nei gradi di merito e il ricorrente non aveva indicato l’atto processuale in cui era stata sollevata. Ha inoltre respinto le censure sulla risoluzione della convenzione per diffida ad adempiere, chiarendo che il decorso del termine non comporta l’automatica risoluzione, ma richiede comunque l’accertamento della gravità dell’inadempimento. Infine, i motivi di omesso esame di fatti decisivi sono stati dichiarati inammissibili per la sussistenza di una doppia conforme, ai sensi dell’art. 348-ter, ultimo comma, c.p.c., applicabile ratione temporis.
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Nota della Redazione
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