Valutazione complessiva degli indizi e valore delle dichiarazioni rese alla polizia giudiziaria nel licenziamento disciplinare (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 3264 del 13.02.2026)
Principi di diritto (Massima)
In materia di licenziamento disciplinare, la valutazione degli elementi indiziari deve essere compiuta dal giudice di merito in modo complessivo e non atomistico, e il sindacato di legittimità sulla prova presuntiva è ammesso solo per vizio di sussunzione, non già per il diverso apprezzamento degli indizi. Le dichiarazioni rese dall’incolpato alla polizia giudiziaria in veste di persona informata sui fatti, anteriori all’assunzione della qualità di indagato, possono assumere valore indiziario privilegiato proprio perché rese in posizione psicologica di estraneità e indifferenza rispetto ai fatti riferiti. Il giudizio di proporzionalità tra licenziamento e addebito è devoluto al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo nei casi di motivazione mancante, contraddittoria o perplessa o di omesso esame di un fatto decisivo.
Il Fatto
Un dipendente di Agenzia delle Entrate Riscossione, dopo aver comunicato al datore di lavoro di essere stato destinatario di un avviso di conclusione delle indagini preliminari e del successivo rinvio a giudizio per accesso abusivo a sistema informatico, veniva licenziato per ragioni disciplinari. L’addebito concerneva oltre duemila accessi ai sistemi informatici aziendali non giustificati da ragioni d’ufficio, accertati solo all’esito di una verifica interna condotta dall’Agenzia. Il procedimento penale, nel frattempo, si concludeva con pronuncia di non doversi procedere per intervenuta prescrizione.
Il Tribunale, all’esito dell’opposizione, annullava il licenziamento e ordinava la reintegrazione. La Corte d’Appello, invece, accoglieva il reclamo dell’Agenzia e rigettava le domande del lavoratore, valorizzando in particolare le dichiarazioni rese dallo stesso all’epoca in cui era ancora persona informata sui fatti e non indagato.
La Motivazione della Corte
La Cassazione rigetta il ricorso del lavoratore, ritenendo infondati i primi due motivi e inammissibili il terzo e il quarto. Quanto al primo motivo, relativo alla nullità della sentenza per vizi di motivazione, la Corte osserva che la pronuncia impugnata consente di ripercorrere l’iter logico-giuridico seguito, avendo la Corte territoriale valutato gli indizi in ottica complessiva, a differenza del Tribunale che aveva proceduto a una valutazione atomistica dei singoli elementi.
La S.C. conferma la legittimità della qualificazione degli accessi come “abusivi”, termine che rappresenta solo una sintesi del fatto accertato, ossia che gli accessi erano avvenuti in assenza di ragioni d’ufficio. Irrilevante è l’assenza di richiami all’art. 615-ter cod. pen., poiché il giudice del lavoro non è giudice penale. Sul piano dell’inferenza logica ex art. 2729 cod. civ., la Corte ritiene corretta la conclusione della Corte territoriale: le operazioni compiute fuori dall’orario di ricezione del pubblico potevano trovare giustificazione solo in presenza di un’istanza registrata dell’utente, circostanza mai emersa.
Sul secondo motivo, la Corte ribadisce il consolidato orientamento per cui in sede di legittimità non è consentita una valutazione delle prove ulteriore e diversa rispetto a quella del giudice di merito. In tema di presunzioni, la violazione delle norme sulla prova presuntiva è censurabile solo per vizio di sussunzione, quando il giudice pervenga al giudizio di gravità, precisione e concordanza violando il corretto metodo di valutazione, che richiede il ragionamento probabilistico per la gravità, la stima del grado di probabilità per la precisione e la relazione tra gli indizi per la concordanza. Nel caso di specie, la Corte territoriale aveva correttamente applicato il metodo presuntivo.
Il terzo motivo è inammissibile perché il ricorrente non prospetta alcuna delle ipotesi che legittimano la censura per violazione degli artt. 115 e 116 cod. proc. civ., né allega l’indispensabilità dei documenti richiesti, elemento necessario per l’ordine di esibizione ex art. 210 cod. proc. civ.
Infine, il quarto motivo è inammissibile perché il giudizio di proporzionalità della sanzione è rimesso al giudice di merito ed è sindacabile in Cassazione solo nei ristretti limiti indicati dalla giurisprudenza, non ricorrenti nel caso in esame.
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Nota della Redazione
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