Soccorso istruttorio e omessa dichiarazione di titoli nelle GPS (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 6232 del 17.03.2026)
Principi di diritto (Massima)
Nelle procedure di formazione delle graduatorie provinciali per il conferimento delle supplenze, l’omessa dichiarazione di un titolo valutabile non è sanabile mediante il cd. soccorso istruttorio, poiché tale istituto può sopperire solo a carenze di elementi formali della domanda o a irregolarità documentali, non anche a mancanze assolute e sostanziali delle dichiarazioni. L’intervento dell’Amministrazione diretto a valorizzare titoli non dichiarati nei termini prescritti lederebbe il principio di autoresponsabilità del dichiarante e la par condicio tra i candidati, determinando il rischio di una continua riformulazione delle graduatorie in contrasto con la speditezza necessaria all’individuazione dei supplenti. La legge n. 241 del 1990 non trova applicazione diretta ai rapporti di impiego pubblico privatizzato, ma i relativi criteri possono valere solo indirettamente, quali canoni di qualificazione del comportamento secondo buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c., in correlazione con l’art. 97 Cost.
Il Fatto
La controversia trae origine dall’impugnazione, inizialmente proposta dinanzi al TAR e poi riassunta dinanzi al Tribunale di Arezzo, della graduatoria provinciale delle supplenze, da parte di una docente che lamentava la mancata attribuzione del punteggio per quattro anni di servizio già svolti nella scuola pubblica.
La Corte d’appello di Firenze, superata la questione della tardività dell’impugnazione, aveva accolto la domanda di rettifica del punteggio, ritenendo che l’Amministrazione fosse tenuta a correggere la graduatoria in conformità ai titoli pacificamente posseduti dalla docente, ancorché non dichiarati per un errore materiale nella compilazione della domanda. Avverso tale pronuncia hanno proposto ricorso per cassazione il Ministero e gli uffici scolastici, deducendo, tra l’altro, la violazione dei principi in materia di soccorso istruttorio e di autoresponsabilità del dichiarante.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha preliminarmente escluso l’inammissibilità del secondo motivo di ricorso, reputando la censura chiaramente individuata nella sua portata giuridica, e ha quindi proceduto all’esame del merito della questione, incentrata sui limiti di applicabilità del soccorso istruttorio nell’ambito della formazione delle graduatorie provinciali per le supplenze.
Ricostruito il quadro normativo di riferimento, la Corte ha richiamato le Sezioni Unite n. 10538 del 2023, che hanno qualificato la formazione delle predette graduatorie come attività non discrezionale, finalizzata al solo inserimento di coloro che possiedono i requisiti richiesti. Ha inoltre escluso l’applicazione diretta della legge n. 241 del 1990 ai rapporti di impiego pubblico privatizzato, affermando che gli atti dell’Amministrazione devono essere valutati secondo i parametri propri dei privati datori di lavoro, conformi ai principi di buona fede e correttezza ex artt. 1175 e 1375 c.c.
La valutazione si è quindi incentrata sulla disciplina dell’Ordinanza Ministeriale n. 60 del 2020, la quale prevede che i punteggi siano determinati esclusivamente sulla base delle dichiarazioni rese dagli aspiranti attraverso procedure informatizzate. Richiamando un articolato orientamento della giurisprudenza amministrativa, la Corte ha precisato che il soccorso istruttorio può sopperire solo alla regolarizzazione di carenze di elementi formali della domanda e di irregolarità documentali, non anche alle mancanze assolute e sostanziali delle dichiarazioni.
Nella specie, la Corte ha ritenuto che non venisse in rilievo un mero errore formale, bensì l’omessa dichiarazione di titoli valutabili, con la conseguenza che l’accoglimento della rettifica richiesta si sarebbe tradotto in un danno per gli altri concorrenti, determinando una loro retrocessione in graduatoria. Ha inoltre evidenziato il rischio di una continua riformulazione delle graduatorie, in contrasto con la speditezza che deve presiedere all’individuazione dei supplenti per garantire la continuità dell’insegnamento. In applicazione del principio di autoresponsabilità, quale baluardo della par condicio, ha pertanto accolto il secondo motivo di ricorso, cassando la sentenza impugnata e decidendo nel merito con il rigetto della domanda originaria, con compensazione delle spese.
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Nota della Redazione
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