Fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: onere della prova della consapevolezza (Cass. civ. Sez. 5 n. 13820 del 12.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione finanziaria ha l’onere di provare, anche in via presuntiva, che il destinatario era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo usando l’ordinaria diligenza in ragione della qualità professionale ricoperta, che l’operazione si inseriva in un’evasione d’imposta. Ove l’Amministrazione assolva a tale onere, grava sul contribuente la prova contraria di aver adoperato la diligenza massima esigibile da un operatore accorto. Il divieto di nuove eccezioni in appello di cui all’art. 57, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 non si estende alle mere difese e alle argomentazioni dirette a contestare la fondatezza delle censure del contribuente. La produzione di nuovi documenti in appello è ammessa ai sensi dell’art. 58 d.lgs. n. 546/1992, anche fuori dai limiti dell’art. 345 cod. proc. civ., purché entro venti giorni liberi prima dell’udienza.
Il Fatto
Il Consorzio, esercente attività di servizi integrati di gestione agli edifici, stipulava contratti di appalto per servizi di vigilanza e portierato, commissionando poi i lavori alle società consorziate che emettevano fatture nei suoi confronti. L’Agenzia delle Entrate contestava l’indetraibilità dell’IVA assolta su tali fatture, ritenendo le operazioni soggettivamente inesistenti, in quanto le prestazioni erano state di fatto rese direttamente dal Consorzio alle committenti, con il meccanismo del “ribaltamento” volto a creare crediti IVA fittizi. Sia la CTP che la CTR rigettavano le doglianze del contribuente, il quale proponeva ricorso per cassazione affidato a otto motivi.
La Motivazione della Corte
La Corte esamina preliminarmente i motivi di ricorso relativi all’invalidità dell’avviso e alla violazione del contraddittorio preventivo. In relazione alla delega di firma, rigetta i motivi, affermando che la difesa dell’Ufficio, fondata sulla disposizione di servizio n. 67/2018, non integra una nuova eccezione in senso tecnico, ma una mera argomentazione difensiva, sempre riconducibile all’originaria causa petendi.
Quanto alla produzione di nuovi documenti in appello, richiama l’orientamento consolidato secondo cui la facoltà di cui all’art. 58 d.lgs. n. 546/1992 va esercitata entro il termine perentorio di venti giorni liberi prima dell’udienza, essendo nella specie ammissibile perché i documenti erano funzionali a sostenere un’argomentazione già svolta in primo grado. Il motivo relativo al contraddittorio preventivo è invece dichiarato inammissibile, in quanto il contribuente non si confronta con la ratio decidendi e non adempie all’onere di prova di resistenza richiesto dalle Sezioni Unite, limitandosi a deduzioni generiche e assertive.
Nel merito, la Corte ricostruisce il quadro normativo in tema di operazioni soggettivamente inesistenti, ribadendo che l’IVA non è detraibile quando la fattura è emessa da soggetto diverso dal reale contraente. L’Amministrazione deve provare la natura fittizia del fornitore e la consapevolezza del destinatario dell’evasione, anche tramite presunzioni, mentre il contribuente può fornire prova contraria della propria buona fede e della diligenza massima esigibile.
La Corte ritiene che la CTR si sia attenuta a tali principi, avendo correttamente valorizzato elementi quali la commistione dei soggetti facenti capo al Consorzio e alle consorziate, le irregolarità fiscali e i dati dello spesometro. Il “ribaltamento” delle prestazioni aveva l’unico scopo di creare crediti IVA, determinando una duplicazione di fatture per il medesimo servizio. Il contribuente non ha fornito prova contraria, essendo assente la produzione dei contratti e dimostrandosi incongrui i pagamenti rispetto alle somme fatturate. Il ricorso è pertanto rigettato, con condanna alle spese e dichiarazione dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
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Nota della Redazione
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