Fringe benefit e ricavi extracontabili: cassazione per difetto di motivazione (Cass. civ. Sez. 5 n. 488 del 09.01.2026)
Principi di diritto (Massima)
Il giudice di merito, nel qualificare i fatti dedotti in giudizio, non incorre in un vizio di ultrapetizione laddove ricada il compenso in natura del presidente del consiglio di amministrazione nella disciplina dei redditi assimilati a quelli di lavoro dipendente, poiché l’attività di qualificazione giuridica rientra nei poteri officiosi del giudice e non integra una mutazione della causa petendi. La sentenza di merito è nulla per difetto assoluto di motivazione laddove ometta di pronunciarsi sulla quantificazione del valore normale del bene concesso in godimento, ai sensi dell’art. 67, lett. h-ter), TUIR, nonché sulla presunzione di distribuzione ai soci degli utili extracontabili, oggetto di accertamento definito in adesione dalla società.
Il Fatto
A seguito di una verifica fiscale, all’amministratore e presidente del consiglio di amministrazione di una società per azioni erano notificati due avvisi di accertamento, per il recupero a tassazione di maggiori redditi. Tali maggiori redditi consistevano, da un lato, nei compensi in natura (c.d. fringe benefit), rappresentati dal godimento di un’imbarcazione di lusso concessa in locazione finanziaria alla società; dall’altro, negli utili extracontabili che la stessa società, ritenuta a ristretta base partecipativa, aveva definito con appositi atti di adesione.
La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso del contribuente, ritenendo che i fringe benefit potessero essere riconosciuti solo ai lavoratori subordinati e parasubordinati, non anche agli amministratori di società. La Commissione tributaria regionale, invece, accoglieva l’appello dell’Agenzia delle entrate, condannando il contribuente alle spese. Avverso tale sentenza, il contribuente proponeva ricorso per cassazione, articolando sei motivi di censura.
La Motivazione della Corte
La Corte di Cassazione ha preliminarmente scrutinato il primo motivo, con cui il ricorrente lamentava che solo in appello l’Agenzia avesse ricondotto i compensi in natura all’art. 50, comma 1, lett. c-bis), TUIR, quale reddito assimilato a quello di lavoro dipendente, anziché all’art. 51, comma 3, TUIR. La Suprema Corte ha dichiarato il motivo inammissibile per la commistione di profili di censura non districabili, osservando che la riconduzione dell’attività del contribuente al ruolo di amministratore era già contenuta negli avvisi di accertamento. In ogni caso, la Corte ha precisato che il giudice di appello ha correttamente adempiuto al proprio ruolo istituzionale di dare ai fatti la corretta qualificazione giuridica, senza determinare alcuna immutazione della causa petendi, secondo il principio della iura novit curia.
La Corte ha, invece, ritenuto fondato il secondo motivo di ricorso. Il contribuente aveva contestato la quantificazione del normale valore di mercato dell’imbarcazione, dolendosi del fatto che i verificatori avevano applicato un ricarico su canoni di locazione finanziaria, polizza assicurativa e spese di manutenzione straordinaria relativi a periodi in cui il bene non era utilizzato. Su questi profili, la sentenza della Commissione regionale è stata ritenuta nulla per difetto assoluto di motivazione, in quanto il giudice di appello ha totalmente eluso il problema della determinazione del quantum di imponibile.
In relazione al terzo e al quarto motivo, la Corte ne ha dichiarato l’inammissibilità. Il terzo motivo, pur sotto l’apparente cornice della violazione dell’art. 2697 c.c. e dell’art. 116 c.p.c., è stato ritenuto volto a sollecitare una rivisitazione delle risultanze istruttorie, preclusa in sede di legittimità. Il quarto motivo è stato dichiarato inammissibile sia per l’intreccio di più profili di critica, sia perché gli accertamenti con adesione conclusi con la società non dispiegano efficacia di giudicato nel presente giudizio, trattandosi di res inter alios acta.
Infine, la Corte ha accolto il quinto motivo, relativo alla presunta distribuzione ai soci degli utili extracontabili accertati in capo alla società. Anche su questo punto, la motivazione della Commissione regionale è risultata del tutto carente, incorrendo peraltro in un evidente fraintendimento, avendo confuso la questione degli utili extracontabili con quella dei costi legati ai compensi in natura. Il sesto motivo è stato dichiarato assorbito dall’accoglimento del quinto. La sentenza è stata conseguentemente cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania, in diversa composizione.
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Nota della Redazione
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