Rettifica catastale DOCFA: motivazione e stima diretta nei gruppi D (Cass. civ. Sez. V n. 5451 del 01.03.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di estimo catastale, nell’ipotesi in cui la rettifica della rendita consegua a procedura DOCFA attivata dal contribuente, l’obbligo di motivazione dell’avviso di classamento è soddisfatto con la mera indicazione dei dati amministrativo-censuari (categoria, classe, consistenza, superficie e rendita), qualora gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’amministrazione finanziaria e la difformità tra rendita proposta e rendita attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica. Per gli immobili a destinazione speciale o particolare, classificati nei gruppi catastali D ed E, l’attribuzione della rendita avviene mediante stima diretta, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso, costituendo atto conosciuto o prontamente conoscibile nell’ambito di un procedimento a struttura partecipativa; la sua mancata allegazione non determina difetto di motivazione. La motivazione non può essere integrata in giudizio, né la difesa svolta in concreto dal contribuente rende sufficiente una motivazione carente, dovendosi privilegiare un giudizio ex ante.
Il Fatto
Una società proprietaria di un fabbricato adibito a discarica, censito in categoria D/7, presentava nel 2016 denuncia di nuova costruzione attivando la procedura DOCFA e proponendo una rendita di € 8.774,20. L’Agenzia delle Entrate rettificava la rendita attribuita nella misura di € 24.400,00, con avviso di accertamento del 20 luglio 2017.
La contribuente impugnava l’atto; la Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso annullando l’atto impositivo per difetto di motivazione. La Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia confermava la decisione, ritenendo che l’avviso non consentisse di conoscere i fatti contestati né il procedimento logico-giuridico seguito. L’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, affidato a due motivi, contestando la valutazione della motivazione e del metodo di stima; la società resisteva eccependo l’inammissibilità per carenza di autosufficienza.
La Motivazione della Corte
La Corte disattende l’eccezione di carenza di autosufficienza, ritenuta non fondata in ragione della formulazione dettagliata delle censure. I due motivi, strettamente connessi perché attinenti all’adeguatezza motivazionale dell’atto impositivo, sono esaminati congiuntamente e accolti.
Il giudice di appello aveva richiamato la giurisprudenza sulle c.d. operazioni massive di revisione del classamento, ove il nuovo classamento sia adottato d’ufficio ai sensi dell’art. 1, comma 335, della legge n. 311/2004 nell’ambito di una revisione dei parametri catastali della microzona, giustificata dal significativo scostamento del rapporto tra valore di mercato e valore catastale. In tal caso l’atto deve specificare gli elementi che hanno inciso sul diverso classamento, onde porre il contribuente in condizione di conoscere ex ante le ragioni dell’emanazione.
Tale orientamento non è però pertinente alla specie. La Corte distingue nettamente le ipotesi in cui l’amministrazione operi d’iniziativa o su sollecitazione del contribuente. Quando la rendita catastale è attribuita a seguito di procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, se gli elementi di fatto indicati dal contribuente non sono disattesi e la differenza deriva da una diversa valutazione tecnica sul valore economico dei beni. Solo in presenza di una diversa valutazione degli elementi di fatto la motivazione deve essere più approfondita.
La Corte ribadisce inoltre che la motivazione del riclassamento non può essere integrata nel giudizio di impugnazione, né il fatto che il contribuente abbia potuto svolgere le proprie difese rende sufficiente una motivazione carente; rileva un giudizio ex ante, non un giudizio ex post sulla difesa concretamente svolta.
Quanto agli immobili classificati nei gruppi D ed E, l’attribuzione di rendita avviene mediante stima diretta ai sensi dell’art. 7 del d.P.R. n. 604/1973, senza necessità di previo sopralluogo. Tale stima esprime un giudizio tecnico sul valore economico dei beni e costituisce atto conosciuto o prontamente conoscibile nell’ambito di un procedimento partecipativo: la sua mancata riproduzione nell’avviso non integra difetto di motivazione.
Pertanto la sentenza impugnata, la quale aveva preteso una motivazione dettagliata sullo scostamento dalla proposta DOCFA in un caso in cui la rettifica era stata originata da procedura DOCFA per iniziativa della contribuente, ha contravvenuto ai principi esposti. Il ricorso è accolto, la sentenza cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese, perché l’accertamento in fatto sia rinnovato secondo i parametri indicati.
Nota della Redazione
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