Rendita catastale e IMU: solo il giudicato conforma la base imponibile (Cass. civ. Sez. V n. 20240 del 22.07.2024)
Principi di diritto (Massima)
In tema di imposta municipale propria, la base imponibile dei fabbricati iscritti in catasto è costituita dalla rendita risultante in catasto vigente al 1° gennaio dell’anno di imposizione, da intendere come rendita legittimamente vigente. Solo la rendita catastale stabilita in via definitiva dal giudice tributario rappresenta, per gli effetti retroattivi delle statuizioni giudiziali, l’unico dato utilizzabile ai fini dell’individuazione della base imponibile. L’esecutività provvisoria della sentenza in materia catastale, prevista dall’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, non va confusa con la definitività dell’accertamento, che deriva dal solo giudicato. Il contribuente che ottenga una sentenza favorevole esecutiva ha titolo per l’immediata iscrizione della rendita provvisoriamente stabilita, ma non anche per l’annullamento dell’atto impositivo fondato sulla rendita originaria.
Il Fatto
Una società titolare di un parco eolico impugnava due avvisi di accertamento IMU emessi da un Comune per le annualità 2015 e 2016. La Commissione tributaria provinciale accoglieva il ricorso. Sull’appello del Comune, la Commissione tributaria regionale accoglieva parzialmente il gravame: per il 2015 confermava la rendita dichiarata dalla contribuente in sede di Docfa, pari a euro 18.000; per il 2016, applicando la legge n. 208/2015, escludeva dalla stima il valore dei macchinari e delle attrezzature funzionali al processo produttivo, determinando la rendita in euro 9.582,00.
La società ricorreva per cassazione con due motivi, deducendo la violazione delle norme in materia di base imponibile IMU e di esecutività delle sentenze tributarie, nonché un vizio di motivazione. Il Comune resisteva con controricorso.
La Motivazione della Corte
La Corte affronta anzitutto il tema dell’esecutività delle sentenze catastali e del suo rapporto con la definitività dell’accertamento. Il Collegio richiama l’art. 67-bis e l’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 546/1992, secondo cui le sentenze di condanna in favore del contribuente e quelle emesse su ricorso avverso gli atti relativi alle operazioni catastali sono immediatamente esecutive. La norma processuale, tuttavia, non incide sull’assetto sostanziale del rapporto di imposta.
Il passaggio centrale distingue l’esecutività provvisoria dalla definitività dell’accertamento. Il giudicato è l’unico dato rilevante circa la rendita legittimamente operante al 1° gennaio dell’annualità pretesa. In caso di impugnazione dell’atto di attribuzione della rendita, la sentenza che ne determina la misura, ancorché passata in giudicato nel corso del giudizio sull’imposta, costituisce l’unico dato utilizzabile, poiché gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda.
Da qui la conferma del principio per cui, in tema di ICI, solo la rendita stabilita in via definitiva dal giudice tributario rileva ai fini della base imponibile, costituendo l’unica rendita valida ed efficace. La Corte richiama sul punto Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 18637 del 09/06/2022 e Cass., Sez. 5, Sentenza n. 4334 del 04/03/2015, oltre al rapporto di pregiudizialità, ex art. 295 cod. proc. civ., tra il giudizio sulla rendita e quello sulla liquidazione dell’imposta (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 421 del 10/01/2014).
Il Collegio precisa che la sentenza in tema di rettifica catastale è solo provvisoriamente esecutiva e lascia impregiudicato il rapporto di imposta. La rettifica medio tempore operata dall’Ufficio, se annullata in sede giudiziale, legittima il ripristino della rendita preesistente, che in difetto di giudicato non è idonea a conformare la pretesa impositiva. Ne segue l’infondatezza del primo motivo, non essendo stata accertata in modo definitivo la rendita catastale.
Quanto al secondo motivo, la Corte esclude la configurabilità della dedotta anomalia motivazionale. La Commissione regionale ha fondato la decisione sulla dichiarazione Docfa e sul criterio di calcolo applicato; l’erroneo richiamo ad colorandum di altra pronuncia non inficia la tenuta del ragionamento. La motivazione, pur sintetica, non scende sotto il minimo costituzionale e le sentenze asseritamente omesse non assumono rilevanza decisiva. Il ricorso è rigettato, con condanna della ricorrente alle spese e raddoppio del contributo unificato.
Nota della Redazione
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