Operazioni soggettivamente inesistenti e onere probatorio dell’acquirente (Cass. civ. Sez. V n. 6243 del 09.03.2025)

Principi di diritto (Massima)
In tema di detrazione dell’IVA per operazioni soggettivamente inesistenti, una volta che l’Amministrazione finanziaria abbia provato la frode mediante presunzioni semplici, grava sul contribuente l’onere di dimostrare di essere incorso nell’errore in modo del tutto incolpevole, ovvero nonostante l’attenzione prestata ai propri fornitori. Il principio di neutralità fiscale non attribuisce all’acquirente un diritto di detrazione incondizionato quando il fornitore non abbia versato l’imposta all’erario e il rapporto commerciale risulti privo di sostanza. Il motivo di ricorso che enunci in astratto i principi sulla neutralità senza confrontarsi criticamente con la ratio decidendi è inammissibile. L’art. 7, comma 5-bis, del d. Lgs. n. 546 del 1992, introdotto dall’art. 6 della L. n. 130 del 2022, non stabilisce un onere probatorio più gravoso per l’Amministrazione, ma è coerente con il ruolo centrale dell’istruttoria.

Il Fatto

La contribuente società proponeva ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale avverso un avviso di accertamento, con il quale l’Ufficio aveva recuperato a tassazione l’IVA per l’anno 2014, per un imponibile di importo rilevante, riferita ai rapporti commerciali intercorsi con una società fornitrice ritenuta soggettivamente inesistente. Il giudice di primo grado accoglieva il ricorso; la Corte di giustizia di secondo grado accoglieva invece l’appello dell’Ufficio.

Avverso tale pronuncia la contribuente ricorreva per cassazione con due motivi. L’Agenzia delle Entrate resisteva con controricorso. Il Consigliere delegato depositava proposta di definizione accelerata ex art. 380-bis c.p.c., a fronte della quale la parte ricorrente chiedeva la decisione collegiale.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo deduceva la violazione dell’art. 19 del d.P.R. n. 633 del 1972 e delle direttive europee in materia di IVA. Secondo la ricorrente, in forza del principio di neutralità fiscale, nell’ambito della vendita di un bene immobile tra soggetti passivi l’acquirente avrebbe sempre il diritto di detrarre l’imposta assolta a monte, anche quando il fornitore non l’abbia versata all’erario. Il motivo è dichiarato inammissibile.

La Corte rileva che la censura è priva di collegamento con la ratio decidendi della sentenza impugnata. Quest’ultima, trattandosi di recupero della illegittima detrazione a fronte di operazioni oggettivamente e soggettivamente inesistenti, ha deciso a favore dell’Ufficio sulla base di numerosi elementi indiziari: la fornitrice era priva di struttura, di mezzi di trasporto, di dipendenti e di immobili idonei alla conservazione della merce. La contribuente, pur invitata, non aveva documentato le spedizioni né l’origine del rapporto con il fornitore.

Da tali affermazioni consegue che la prova della frode è stata raggiunta dall’Ufficio per mezzo di elementi indiziari non smentiti dal contribuente, e che spettava a quest’ultimo provare di esservi incorso in modo incolpevole. Tali affermazioni non sono aggredite dalla censura, che si limita a enunciare in astratto i principi sulla neutralità dell’IVA senza confrontarvisi criticamente, restando quindi inattaccabili.

La Corte richiama il principio secondo cui il motivo di impugnazione deve concretarsi in una critica della decisione, con specifica indicazione delle ragioni per cui essa è erronea; il motivo che non rispetti tale requisito è nullo per inidoneità al raggiungimento dello scopo, sanzionata con l’inammissibilità ai sensi dell’art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. (Cass. Sez. 6-3, ordinanza n. 19989 del 2017; Cass. Sez. 3, sentenza n. 6496 del 2017; Cass. n. 8755 del 2018).

Il secondo motivo deduceva la violazione degli artt. 2697 e 2729 cod. civ. e dell’art. 7, comma 5-bis, del d. Lgs. n. 546 del 1992, lamentando che il giudice di appello avesse posto a carico della ricorrente la prova dell’incolpevole ignoranza. Il motivo è manifestamente infondato. Il comma 5-bis, essendo norma di natura sostanziale, si applica ai giudizi introdotti dopo il 16 settembre 2022 e non stabilisce un onere probatorio diverso rispetto ai principi già vigenti (Cass. Sez. 5, ordinanza n. 20816 del 2024; Cass. Sez. 5, ordinanza n. 31878 del 2022). La Corte di merito ha correttamente governato la ripartizione dell’onere probatorio, ponendo a carico della contribuente la prova dell’aver agito con la massima diligenza (Cass. Sez. 5, sentenza n. 24471 del 2022). Il ricorso è rigettato, con condanna alle spese e applicazione dell’art. 96, terzo e quarto comma, cod. proc. civ.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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