Transfer pricing, controllo e stabile influenza economica nel testo previgente (Cass. civ. Sez. V n. 18072 del 03.07.2025)
Principi di diritto (Massima)
In tema di transfer pricing, la verifica del rapporto di controllo rilevante ai fini dell’art. 110, comma 7, TUIR va condotta secondo la disciplina applicabile ratione temporis. La novella recata dall’art. 59, l. n. 50/2017, integrata dal d.m. 14 maggio 2018, ha efficacia non retroattiva e portata innovativa, poiché sostituisce al criterio elastico della stabile influenza economica un criterio vincolato ai presupposti dell’art. 2359 cod. civ. Per le annualità anteriori, il controllo va accertato come stabile influenza economica, non come mera potenzialità, e l’onere probatorio grava sull’Amministrazione finanziaria.
Il Fatto
L’Agenzia delle Entrate accertava, a carico di due società, un maggior reddito per l’anno d’imposta 2014, applicando il valore normale alle cessioni di merci effettuate in favore di una società estera. L’Ufficio ravvisava un rapporto di controllo della cedente sulla cessionaria e, in applicazione dell’art. 110, comma 7, TUIR, sostituiva ai prezzi praticati il valore normale.
In entrambi i gradi di merito l’Agenzia risultava soccombente. Ha quindi proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, resistito dalle contribuenti con controricorso.
La Motivazione della Corte
Con il primo mezzo la difesa erariale denuncia violazione dell’art. 110, comma 7, TUIR e dell’art. 2359 cod. civ., sostenendo che la modifica del 2017 non sia retroattiva e che il riferimento alla nozione codicistica di controllo sia troppo limitativo. Il collegio osserva che la sentenza d’appello non afferma tanto la retroattività della nuova disciplina, quanto la sua non innovatività, ritenendo applicabile la disciplina secondaria del 2018.
La Corte ribadisce l’efficacia non retroattiva della novella, già desumibile dalla pronuncia n. 15688/22, perché la nuova disciplina sostituisce al criterio elastico previgente un criterio vincolato ai presupposti dell’art. 2359 cod. civ., pur riferiti in generale alle imprese e non al solo imprenditore collettivo.
La sentenza d’appello, però, ha fatto proprio di fatto il criterio della stabile influenza economica proprio della disciplina applicabile ratione temporis. I giudici di merito hanno accertato l’irrilevanza delle circostanze sintomatiche allegate dall’Ufficio: la comunanza di due consiglieri senza concrete iniziative gestorie, il carattere non esclusivo della distribuzione, la mancata attivazione dei rimedi contrattuali e l’autonomia trentennale della cessionaria.
Tale accertamento rispetta l’onere probatorio gravante sull’Amministrazione, chiamata a dimostrare l’effettiva stabile influenza economica. Non è censurabile l’esigenza di concretezza della prova: la commissione tributaria ha verificato l’influenza sul piano specifico e sull’intera attività dell’azienda assunta come influenzata. Le ulteriori osservazioni erariali mirano a una revisione del fatto, estranea al giudizio di legittimità.
Il secondo motivo, sul vizio di motivazione, resta assorbito. Il ricorso è pertanto respinto.
Nota della Redazione
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