Il termine ragionevole ex art. 21-nonies l. n. 241/1990 limita l’autotutela dell’INPS e la ripetizione dell’indebito CISOA (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 13323 del 08.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
L’esercizio del potere di annullamento d’ufficio da parte dell’INPS è soggetto al limite del “tempo ragionevole” di cui all’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, richiamato dallo stesso regolamento dell’Istituto, sicché l’annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione alla CISOA deve intervenire entro il termine di diciotto mesi, all’epoca vigente. La tardività dell’annullamento rende illegittima la successiva richiesta di restituzione delle somme erogate ai lavoratori, i quali hanno maturato un affidamento qualificato sia sull’esito positivo del procedimento sia sulla regolarità dell’azione amministrativa, non essendo l’errore a essi riconducibile o riconoscibile.
Il Fatto
Alcuni lavoratori, dipendenti di una società operante nel settore agroindustriale, avevano ricevuto dall’INPS le prestazioni di Cassa Integrazione Salariale per gli Operai Agricoli (C.I.S.O.A.) per alcune annate. L’Istituto, dopo aver accolto le domande presentate dal datore di lavoro, aveva provveduto tra il settembre e l’ottobre 2020 all’annullamento in autotutela delle autorizzazioni e alla richiesta di restituzione delle somme versate, assumendo la mancanza di requisiti e del parere della Commissione prevista dall’art. 10 della legge n. 457/1972.
I lavoratori avevano adito il Tribunale di Aosta per accertare l’infondatezza della pretesa restitutoria. Il giudice di primo grado aveva accolto il ricorso e la Corte d’Appello di Torino, rigettando l’appello dell’INPS e accogliendo l’appello incidentale dei lavoratori in punto di spese, aveva confermato la decisione. L’INPS ha quindi proposto ricorso per cassazione, deducendo la violazione dell’art. 21-nonies l. n. 241/1990 e degli artt. 8 e 15 della legge n. 457/1972.
La Motivazione della Corte
La Corte di cassazione ha esaminato congiuntamente i due motivi di ricorso, ritenendoli infondati. In primo luogo, ha ribadito che l’attività di autotutela dell’INPS è sottoposta ai limiti generali dell’azione amministrativa, come riconosciuti dallo stesso regolamento dell’Istituto (delibera n. 275/2006, art. 6), che richiama espressamente la necessità di un “ragionevole limite temporale” dall’emanazione del provvedimento e dell’assenza di situazioni giuridiche consolidate.
La Corte ha precisato che la disciplina del nuovo regolamento (delibera n. 9 del 18/01/2023) non ha modificato i presupposti dell’autotutela sotto il profilo temporale. Poiché non emergono indici legislativi che definiscano un termine diverso e più ampio per l’esercizio del potere di revoca, il riferimento normativo è l’art. 21-nonies l. n. 241/1990, che all’epoca dei fatti fissava il termine in diciotto mesi.
La soluzione è stata ritenuta coerente con la giurisprudenza amministrativa sui termini dell’autotutela. Inoltre, la Corte ha valorizzato il profilo dell’affidamento dei lavoratori: questi avevano maturato una duplice legittima aspettativa, sia sulla conclusione positiva del procedimento sia sulla correttezza delle procedure seguite dall’INPS, senza poter riconoscere l’errore commesso dall’Istituto, del quale non erano parti.
Conseguentemente, l’annullamento tardivo del provvedimento di ammissione rende illegittima la richiesta di ripetizione dell’indebito. Il ricorso è stato integralmente rigettato, con condanna dell’INPS al pagamento delle spese di lite.
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Nota della Redazione
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