Ricostruzione carriera DSGA: la temporizzazione non si applica all’immissione in ruolo successiva al 2003 (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12423 del 04.05.2026)
Principi di diritto (Massima)
In tema di ricostruzione della carriera del personale ATA, il meccanismo della temporizzazione previsto dall’art. 142 del CCNL 24 luglio 2003 non trova applicazione nei confronti dell’assistente amministrativo immesso nel ruolo di direttore dei servizi generali ed amministrativi successivamente al 24 luglio 2003. Per tale personale, la disciplina transitoria dettata per l’inquadramento in sede di prima applicazione del profilo non è invocabile, dovendosi invece procedere alla ricostruzione della carriera applicando, tra il metodo della temporizzazione e quello della ricostruzione “pura”, il criterio concretamente più favorevole alla data dell’immissione in ruolo, senza possibilità di prescegliere un metodo che assicuri un effetto favorevole solo in futuro. In materia di rapporti di lavoro contrattualizzato, il termine di prescrizione dell’azione di ripetizione dell’indebito decorre dal momento dell’erogazione della singola somma e non da quello dell’accertamento dell’illegittimità del pagamento, con la conseguenza che il decorso del decennio dal primo rateo non estingue il diritto per i ratei successivi.
Il Fatto
Il lavoratore, già assistente amministrativo a tempo indeterminato, era stato immesso in ruolo quale direttore dei servizi generali ed amministrativi con decorrenza giuridica dal 1° settembre 2004, a seguito di concorso riservato per esami. Successivamente, l’Amministrazione aveva disposto il ricalcolo della sua posizione stipendiale mediante il metodo della temporizzazione, che aveva comportato una sensibile decurtazione del trattamento economico, nonché il recupero delle somme ritenute indebitamente corrisposte. Il lavoratore aveva quindi adito il giudice per ottenere la ricostruzione della carriera a far data dal passaggio alla nuova qualifica, senza applicazione del predetto meccanismo.
La Corte d’appello, confermando la pronuncia di primo grado, aveva respinto la domanda, ritenendo applicabile la disciplina dettata per l’inquadramento in sede di prima applicazione del profilo di DSGA e dichiarando prescritti i crediti anteriori al periodo precedente l’atto interruttivo della prescrizione. Avverso tale decisione il lavoratore proponeva ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi.
La Motivazione della Corte
La Cassazione, nel richiamare un precedente specifico (Cass. n. 11732/2025), ha censurato l’erronea applicazione della disciplina transitoria da parte della Corte territoriale. La giurisprudenza citata nella sentenza impugnata, infatti, si riferisce esclusivamente all’ipotesi del passaggio degli assistenti amministrativi in sede di prima applicazione della qualifica di nuova istituzione, avvenuto a far data dal 1999. La temporizzazione, quale meccanismo di conversione del valore economico della retribuzione in anzianità, era stata ritenuta applicabile solo per i DSGA immessi in ruolo prima del 24 luglio 2003, ossia prima dell’entrata in vigore del nuovo CCNL che ha previsto un diverso computo.
Nel caso di specie, invece, il lavoratore era stato assunto nei ruoli di DSGA successivamente a tale data, con la conseguenza che non poteva trovare applicazione il trattamento economico differenziato previsto per la sola fase del primo inquadramento del profilo. L’art. 142 del CCNL 24 luglio 2003, attraverso il richiamo all’art. 66 del CCNL 4 agosto 1995, non prevede automaticamente il riconoscimento dell’intera anzianità di servizio, ma impone di applicare quello tra i criteri in concreto più favorevole al lavoratore al momento dell’immissione in ruolo. Tale scelta deve essere effettuata con riguardo alla data di inquadramento, non potendosi prescegliere un metodo che, seppure suscettibile di assicurare un effetto più favorevole in futuro, non garantisca la conservazione del trattamento economico in precedenza goduto.
La Corte ha altresì rigettato il motivo concernente l’applicabilità dell’art. 21-nonies della legge n. 241/1990, confermando il principio per cui il termine di 18 mesi non si applica ai provvedimenti datoriali dell’impiego pubblico privatizzato. Quanto alla prescrizione, è stato ribadito che, in tema di rapporti contrattualizzati, il termine per la ripetizione dell’indebito decorre dal momento dell’erogazione di ciascuna somma, e non dall’accertamento dell’illegittimità del pagamento. Il pagamento del primo rateo non è quindi idoneo a far decorrere il termine prescrizionale anche per i ratei successivi, correttamente avendo la sentenza impugnata ritenuto prescritti solo i crediti relativi alle somme erogate nel decennio precedente l’atto interruttivo.
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Nota della Redazione
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