Requisiti di accesso e titoli valutabili nella selezione pubblica (Cass. civ. Sez. Lavoro n. 12520 del 12.05.2025)

Principi di diritto (Massima)
Nelle selezioni pubbliche per l’accesso all’area funzionale di “responsabile dei processi”, il criterio per la formazione della graduatoria e per il calcolo del punteggio va desunto dal bando e dal CCNL di settore, che prevalgono sul decreto assessoriale richiamato dal bando stesso. La laurea costituisce il requisito prioritario di accesso; il diploma di scuola secondaria di secondo grado è equipollente solo se corredato degli ulteriori requisiti esperienziali espressamente richiesti. Il giudice d’appello deve interpretare la disciplina regolamentare alla luce della fonte collettiva e della lex specialis della selezione.

Il Fatto

Il ricorrente aveva chiesto al Tribunale di accertare il proprio diritto alla valutazione della laurea nella graduatoria di una selezione indetta da un centro interaziendale con bando pubblico per posti a tempo determinato nell’area funzionale di “responsabile dei processi”. Chiedeva inoltre che fosse accertato il collocamento in posizione utile all’assunzione e la condanna dell’ente al risarcimento del danno pari alle retribuzioni non corrisposte.

Il Tribunale riconosceva il punteggio utile e condannava l’ente al risarcimento. La Corte d’appello di Catania accoglieva l’impugnazione, ritenendo che il titolo da valutare prioritariamente fosse il diploma di scuola media superiore e non la laurea. Il lavoratore proponeva allora ricorso per cassazione con un solo motivo, resistito dall’ente con controricorso.

La Motivazione della Corte

Il motivo deduce violazione e falsa applicazione del decreto assessoriale regionale e dell’allegato 11 del CCNL del settore formazione professionale, in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, cod. proc. civ. Il ricorrente sostiene che applicare esclusivamente i criteri del decreto per le procedure selettive contrasta con il dato letterale del bando, che vincola l’ente che ha indetto la selezione.

La Corte ritiene il motivo fondato e muove dall’allegato 11 del CCNL, secondo cui i requisiti per l’assunzione come “responsabile dei processi” sono la laurea o il diploma di scuola secondaria di secondo grado con esperienza professionale diversificata in ambito formativo o dei servizi. La formulazione è sostanzialmente analoga a quella del bando pubblico, che richiede parimenti il possesso della laurea o del diploma con esperienza professionale diversificata.

Da qui la conclusione che la laurea è il requisito prioritario di accesso alla selezione, non surrogabile dal mero diploma. Quest’ultimo, infatti, non è inteso come titolo in toto equipollente alla laurea, dovendo essere necessariamente corredato di ulteriori requisiti aggiuntivi di natura esperienziale.

Di conseguenza, il giudice d’appello avrebbe dovuto interpretare il decreto assessoriale alla luce del bando e, prima ancora, del CCNL di settore, muovendo nella determinazione del punteggio dall’art. 2, punto 1, lett. a) del decreto, che attribuisce il punteggio al titolo di studio nei concorsi per i quali è richiesta la laurea, e procedendo poi secondo i criteri di cui al punto 2, non già secondo il punto 3.

Non è dunque corretto ritenere che la selezione richiedesse quale requisito minimo d’accesso il solo diploma, poiché a esso deve aggiungersi un quid pluris di esperienza professionale ai fini dell’equivalenza con la laurea. La sentenza è pertanto cassata, con rinvio alla Corte d’appello di Catania in diversa composizione, anche per la regolamentazione delle spese di legittimità.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

Riferimenti normativi

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