Silenzio inadempimento sul riconoscimento del titolo estero per il sostegno: obbligo di provvedere entro quattro mesi (TAR Lazio n. 10555 del 08.06.2026)
Principi di diritto (Massima)
La presentazione di una formale istanza di riconoscimento di un titolo professionale conseguito all’estero, seguita dalla scadenza del termine di legge senza che l’amministrazione si sia pronunciata, integra gli estremi del silenzio inadempimento. In materia di riconoscimento delle qualifiche professionali, il termine per provvedere è di tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, come stabilito dall’art. 16, comma 6, d.lgs. n. 206/2007, termine che può estendersi fino a quattro mesi in caso di richiesta di integrazioni. L’inerzia dell’amministrazione, in assenza di richieste istruttorie, è illegittima e impone l’accoglimento del ricorso, con conseguente ordine di provvedere e nomina di un commissario ad acta in caso di persistente inadempienza.
Il Fatto
Il ricorrente, in possesso di un diploma conseguito in Spagna, presentava al Ministero dell’Istruzione e del Merito un’istanza in data 25 aprile 2025 volta al riconoscimento del titolo per l’insegnamento sul sostegno. L’amministrazione, nonostante il decorso dei termini di legge, non concludeva il procedimento, impedendo al ricorrente l’inserimento nelle graduatorie dei docenti abilitati. Avverso tale inerzia, il ricorrente adiva il TAR Lazio, deducendo l’illegittimità del silenzio serbato dall’amministrazione e chiedendo la condanna a provvedere.
La Motivazione della Corte
Il TAR Lazio ha ritenuto il ricorso fondato, rilevando come l’obbligo di provvedere sorga dalla presentazione di una formale istanza e dalla scadenza del relativo termine senza che sia intervenuto alcun atto espresso. Nel caso di specie, entrambi i presupposti risultano integrati: la domanda di riconoscimento risale al 25 aprile 2025 e il Ministero non si è pronunciato.
Il Collegio ha richiamato i termini previsti dal d.lgs. n. 206/2007, che recepisce la direttiva 2005/36/CE. L’art. 16, comma 6, stabilisce che l’autorità competente provvede entro tre mesi dalla presentazione della documentazione completa, mentre il comma 2 prevede un termine di trenta giorni per l’accertamento della completezza della documentazione e l’eventuale richiesta di integrazioni. Il termine complessivo per l’adozione del provvedimento conclusivo può quindi arrivare a quattro mesi. Nel caso di specie, non risultando richieste di integrazione, il termine era ampiamente decorso e l’inerzia del Ministero ha perfezionato la fattispecie del silenzio inadempimento.
Alla luce di ciò, il TAR ha ordinato all’amministrazione di provvedere entro 120 giorni dalla notifica o comunicazione della sentenza. Per l’ipotesi di ulteriore inerzia, ha nominato sin d’ora un commissario ad acta nella persona del Direttore generale della competente Direzione, che dovrà provvedere entro i successivi 90 giorni. Sia l’amministrazione sia il commissario dovranno conformarsi ai principi eurounitari di ragionevolezza e proporzionalità richiamati dalla Corte di Giustizia UE, nonché ai criteri definiti dalle sentenze dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 18-22 del dicembre 2022 in tema di riconoscimento dei titoli esteri. Le spese sono state poste a carico del Ministero soccombente e liquidate in € 500,00, con distrazione in favore del difensore antistatario.
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Nota della Redazione
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