Nessuna modifica del giudicato in ottemperanza né doppia falcidia sul danno (Cons. Stato n. 10186 del 22.12.2025)

Principi di diritto (Massima)
In sede di ottemperanza il giudice non può modificare il giudicato sulla base di un preteso errore materiale della sentenza da eseguire, quando per quella pronuncia non sia mai stata proposta l’istanza di correzione. Il commissario ad acta è vincolato ai criteri di quantificazione del danno da occupazione illegittima fissati dalla sentenza da eseguire: ove questa abbia già previsto il coefficiente di riduzione del 50%, la sua applicazione non integra alcuna doppia falcidia, e il meccanismo di devalutazione e rivalutazione è coerente con la natura di debito di valore dell’obbligazione risarcitoria. La questione relativa all’esistenza di una piantagione sul fondo, mai introdotta nei giudizi di cognizione e di ottemperanza, non può essere recuperata in executivis. La statuizione del giudice di primo grado sulle spese è espressione di ampio potere discrezionale, insindacabile in appello salvo irrazionalità manifesta.

Il Fatto

Gli eredi di una proprietaria hanno impugnato la sentenza con cui il TAR Calabria ha parzialmente accolto il reclamo avverso il provvedimento del commissario ad acta adottato in ottemperanza a una sentenza del 2013. Quella pronuncia aveva ordinato la restituzione di un terreno occupato per la realizzazione di un’infrastruttura sportiva, oltre al risarcimento del danno.

Dopo una complessa vicenda esecutiva, il commissario aveva disposto la restituzione del fondo, previo ripristino, e liquidato il danno da occupazione illegittima. Il TAR ha annullato in parte qua il provvedimento commissariale per carenza di istruttoria sullo stato legittimo dell’impianto, respingendo gli altri motivi e compensando le spese. Gli eredi hanno appellato dolendosi dei criteri di quantificazione del danno, del mancato ripristino della piantagione e della compensazione.

La Motivazione della Corte

Il primo motivo è manifestamente infondato. La tesi dell’errore materiale nella sentenza del 2013 non è condivisibile, perché per quella pronuncia non è mai stata proposta l’istanza di correzione. La prospettazione si traduce così in un’inammissibile richiesta di modifica del giudicato, essendo corretto il rilievo del TAR sulla collocazione al 1988 della scadenza dei termini di occupazione legittima.

Anche la contestazione sul coefficiente di riduzione è generica e infondata. È stata la stessa sentenza del 2013 a prevedere l’applicazione del coefficiente del 50% rispetto al valore dell’area. Il commissario ha quindi correttamente applicato quel coefficiente sulla somma individuata dal CTU, senza alcuna doppia falcidia. Il meccanismo di devalutazione e rivalutazione è coerente con la natura di debito di valore dell’obbligazione risarcitoria.

Il secondo motivo è infondato. La presenza della piantagione non è mai stata introdotta né nel processo di cognizione né in quello di ottemperanza. Il verbale di immissione in possesso, inoltre, menziona piante in precarie condizioni di sviluppo e vegetazione e riferisce di alberi giovani, senza consentire di desumere l’esistenza di una vera piantagione.

Il terzo motivo è del pari infondato. La domanda era solo parzialmente accolta, essendo stati riconosciuti due motivi su dodici. Il Collegio richiama i principi sulla discrezionalità del giudice di primo grado in materia di spese, citando Cons. Stato, sez. V, 15 novembre 2023, n. 9791, secondo cui la statuizione sulle spese è insindacabile in appello salvo condanna della parte totalmente vittoriosa o irrazionalità manifesta, nonché Cons. Stato, sez. III, 3 aprile 2023, n. 3407 e Cons. Stato, sez. IV, 15 luglio 2022, n. 6036 nel medesimo senso.

L’appello è pertanto respinto, con integrale compensazione delle spese del grado.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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