Sei scatti stipendiali nel TFS anche per il collocamento a domanda (TAR Calabria n. 678 del 13.04.2026)

Principi di diritto (Massima)
Il beneficio dei sei scatti stipendiali previsti dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987, come modificato dall’art. 21 legge n. 232/1990, spetta al personale delle Forze di Polizia a ordinamento militare collocato in quiescenza a domanda, in presenza del duplice presupposto dei 55 anni di età e dei 35 anni di servizio utile. La disciplina che regola la determinazione del trattamento di fine servizio non recepisce automaticamente le modifiche sopravvenute in materia di età pensionabile, poiché ha oggetto diverso dai presupposti della pensione di anzianità. Il termine del 30 giugno dell’anno di maturazione dei requisiti non è previsto a pena di decadenza, ma è funzionale alla decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo.

Il Fatto

Il ricorrente, già in servizio nella Guardia di Finanza fino al collocamento in quiescenza a domanda con 40 anni di servizio utile e 55 anni di età, ha chiesto all’I.n.p.s. il ricalcolo del proprio trattamento di fine servizio con inclusione dei sei scatti stipendiali. L’istituto previdenziale ha respinto la richiesta con comunicazione del 22 aprile 2024, rilevando che il d.lgs. n. 165/1997 escluderebbe dal beneficio i destinatari del comma 2 dell’art. 21 legge n. 232/1990, trattandosi di ipotesi equiparata al collocamento a riposo a domanda.

Il ricorrente ha quindi agito per l’annullamento del diniego e del prospetto di liquidazione, nonché per l’accertamento del diritto al ricalcolo. L’I.n.p.s., costituendosi, ha eccepito in via preliminare la prescrizione e la decadenza dal diritto vantato.

La Motivazione della Corte

Il Collegio ritiene fondate le censure, in conformità ai propri precedenti. Rileva anzitutto che la tesi difensiva dell’istituto sovrappone due regimi giuridici aventi oggetto diverso: quello dettato dall’art. 6-bis d.l. n. 387/1987 in materia di determinazione del T.F.S. per il personale delle Forze di Polizia, richiamato dall’art. 1911, comma 3, d.lgs. n. 66/2010, e quello relativo ai presupposti della pensione di anzianità.

La corrispondenza originaria tra i requisiti dei due istituti è venuta meno per effetto di sopravvenienze normative. Tale circostanza non consente di ritenere una permanente connessione tra gli stessi, né che la disciplina dell’art. 6-bis recepisca automaticamente le novità in punto di età pensionabile.

Il comma 2 della norma non opera alcun rinvio all’istituto della pensione di anzianità, richiamo presente invece nel comma 1, ma si limita a esplicitare il dato anagrafico e quello contributivo richiesti per accedere alla maggiorazione della base di calcolo. Un eventuale difetto di coordinamento andrebbe corretto in sede legislativa, non con un’interpretazione contraria al tenore letterale delle disposizioni.

Il Consiglio di Stato ha precisato che la cessazione dal servizio a domanda fa sorgere il diritto al beneficio in presenza del duplice presupposto, e che l’art. 4, comma 2, d.lgs. n. 165/1997 si applica ai soli fini del calcolo della base pensionabile, senza modificare il regime del trattamento di fine servizio. L’art. 6-bis trova dunque applicazione anche nei confronti del personale della Guardia di Finanza.

Quanto alle eccezioni, il termine del 30 giugno non è previsto a pena di decadenza: ove il legislatore avesse voluto tale effetto, lo avrebbe disposto espressamente. Il termine è funzionale a consentire la decorrenza del collocamento a riposo dal 1° gennaio dell’anno successivo. La prescrizione, poi, decorre dalla data di emanazione dell’ultimo ordinativo di pagamento del credito principale, per la natura interruttiva del riconoscimento del debito. Il ricorso è pertanto accolto, con obbligo dell’amministrazione di provvedere alla rideterminazione dell’indennità di buonuscita. Spese compensate.

Nota della Redazione

Ogni decisione citata è verificata sul provvedimento originale. Quando il documento può essere legittimamente ripubblicato senza esporre dati personali, mettiamo a disposizione anche il testo integrale.

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